L'INPS, con Circ. 4 ottobre 2024 n. 90, fornisce indicazioni in merito alle modifiche apportate dall'art. 30 DL 2 marzo 2024 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024 n. 56, al regime sanzionatorio per omissioni e per evasioni contributive di cui all'art. 116, c. 8, 9, 10 e 15, L. 23 dicembre 2000 n. 38. La revisione con decorrenza dal 1° settembre 2024 rientra nelle misure del PNRR relative all'introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare. Con la modifica alla misura delle sanzioni civili dovute in caso di omissione o evasione contributiva, l'art. 30 del citato DL n. 19/2024, ha introdotto alcune modifiche sostanziali, prevedendo una loro diversa modulazione in relazione alla fattispecie ricorrente e ai tempi dell'adempimento. La Circ. 90/2024 affronta le diverse fattispecie sanzionatorie e fornisce indicazioni in merito alle attività di compliance e di accertamento d'ufficio introdotte dalla medesima normativa. L'omissione contributiva, prevista dall'art. 116, c. 8, lett. a), L. 388/2000, ricorre in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge. Resta inalterata l'ordinaria misura della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti in ragione d'anno, sino al massimo del 40% dell'importo dovuto. La modifica, al fine di favorire l'adempimento, ha previsto che se il pagamento avviene, in unica soluzione, entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in modo spontaneo, non trova applicazione la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento. La “spontaneità” è contemplata solo quando il pagamento avviene prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori. La misura non trova applicazione per i pagamenti rateali ma, nella definizione di “unica soluzione” rientrano anche i versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei 120 giorni dalla data di scadenza legale, sempre che l'importo totale versato corrisponda all'intera contribuzione dovuta. Trascorso il termine di 120 giorni, le sanzioni civili vengono calcolate nella misura ordinaria. L'ipotesi di evasione contributiva è prevista in caso di mancato versamento dei contributi o premi dovuti connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero. Il Legislatore ha quindi voluto qualificare in termini di evasione contributiva la condotta caratterizzata da un elemento intenzionale (dolo) teso a impedire la determinazione dell'obbligo contributivo in capo al medesimo soggetto. Per quanto riguarda la quantificazione, l'intervento ha riguardato la fattispecie del ravvedimento operoso, già disciplinata dall'art. 116, c. 8, lett. b), seconda parte, L. 388/2000, rimodulando i termini previsti per il pagamento della contribuzione dovuta. Nel caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia. Viene previsto, inoltre, che, ove il versamento avvenga in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti. Sanzioni civili in presenza di accertamenti degli Enti impositori La modifica al richiamato art. 116, c. 8, lett. b-bis), prevede la possibilità di accedere alla riduzione del 50% delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria, nei casi in cui, accertata la situazione debitoria dall'Ente impositore d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di 30 giorni e subordinatamente al versamento della prima rata. Anche in questo caso, come per le regolarizzazioni spontanee effettuate entro i 12 mesi, ai fini del mantenimento delle sanzioni civili in misura agevolata, la norma ha previsto la stessa regolamentazione dei termini e della misura del pagamento delle rate successive alla prima introdotta con riguardo alla fattispecie del ravvedimento operoso. Le sanzioni civili saranno rideterminate nella misura ordinaria laddove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva. In tal caso, non è prevista la revoca della rateazione accordata, per tale motivo l'Istituto provvede a notificare all'interessato un nuovo piano di ammortamento con rate ricalcolate computando il differenziale dovuto a titolo di sanzioni civili nella misura ordinaria. Sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi. Dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, è stata prevista l'applicazione dei soli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori. Tale agevolazione è prevista se l'incertezza è successivamente riconosciuta in sede giudiziale o amministrativa, di cui all'art. 116 c. 10 L. 388/2000. Attività di compilance e accertamento d'ufficio. L'INPS introduce le attività di compliance (art. 30, commi da 5 a 9, DL 19/2024) tese a promuovere l'assolvimento degli obblighi contributivi; la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori e omissioni, intende favorire “nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili […]”. Tale attività prevede una comunicazione bilaterale da attuarsi per diminuire il sommerso favorendo l'emersione spontanea ma guidata. Viene inoltre comunicata la nuova linea prevista dall'art. 30, c. da 10 a 14, DL 19/2024, che rafforza il potere di controllo e accertamento d'ufficio dell'INPS. Viene infatti previsto che le attività di controllo e di addebito dei contributi previdenziali, inclusi i contributi dovuti in caso di utilizzo di lavoratori formalmente imputati a terzi o a titolo di responsabilità solidale, possano fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS, anche mediante la consultazione di banche dati dell'Istituto o di altre pubbliche Amministrazioni, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni non dovuti.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' -GFL