Legittimo il licenziamento del postino con patente scaduta

Legittimo il licenziamento del postino con patente scaduta

  • 31 Ottobre 2024
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Legittimo il licenziamento dell’addetto al servizio di recapito postale con ciclomotore che circolava privo di patente in corso di validità. È quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza 25724 del 26 settembre 2024. Questi i fatti che hanno dato origine al contenzioso: un addetto al servizio di recapito postale con ciclomotore era stato licenziato poiché circolava alla guida di un mezzo aziendale con patente di guida sospesa da mesi e con il casco non allacciato. La Corte di appello aveva ritenuto legittimo il licenziamento comminato poiché il dipendente, consapevole di essere privo di abilitazione, non aveva comunicato la circostanza al datore di lavoro, né aveva chiesto di essere adibito ad un diverso servizio; tale condotta era stata ricondotta dalla Corte d’appello alla norma di cui all’articolo 54, comma VI, lett. c), del Ccnl Poste, che sanziona con il licenziamento senza preavviso la condotta di chi incorra in «violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi». Quanto al “dolo”, la Cassazione ha confermato la riconducibilità dei fatti alla norma di cui sopra, poiché l’aver continuato a guidare il motoveicolo per diversi mesi senza la patente in corso di validità costituisce una condotta intenzionale e foriera di pregiudizio per la società; la Corte di legittimità afferma anche la dolosità del silenzio verso il datore, serbato consapevolmente per evitare uno svantaggio, essendo irrilevante che tale silenzio fosse finalizzato a evitare una conseguenza a lui sfavorevole, una sanzione disciplinare o il collocamento in aspettativa. Quanto al “pregiudizio” la Cassazione rimarca che quest’ultimo, secondo i criteri civilistici generali in tema di danno, non deve necessariamente coincidere con una diminuzione economicamente valutabile poiché «il carattere della patrimonialità, che attiene al danno e non al bene leso dal fatto dannoso, non implica sempre e necessariamente un esborso monetario né una perdita di reddito o prezzo, potendo configurarsi anche come diminuzione dei valori o delle utilità economiche del danneggiato». Nel caso di specie, la sentenza conferma quanto evidenziato dalla Corte d’appello per chiarire il pregiudizio, ovvero come «il fermo amministrativo per tre mesi del ciclomotore e l’impossibilità di adibire il reclamato al servizio di consegna con l’uso di ciclomotore sono circostanze dalle quali oggettivamente potrebbe derivare un pregiudizio alla regolarità del servizio, potendosi verificare un’indisponibilità, anche temporanea, di mezzi e personale nell’ambito della zona cui era adibito il reclamato» e che «lo stesso uso di ciclomotori da parte del dipendente avrebbe potuto esporre la società a responsabilità civili nell’ipotesi di un incidente stradale a mezzo del ciclomotore di proprietà di Poste».


Fonte: SOLE24ORE