Disabili, l’esonero per attività a rischio si calcola online
- 31 Ottobre 2024
- Pubblicazioni
Dal 3 ottobre sarà disponibile il nuovo applicativo online con cui i datori di lavoro, con dipendenti impegnati in lavorazioni a rischio elevato di infortunio, dovranno presentare l’autocertificazione dell’esonero dall’obbligo di assunzione disabili. Lo ha comunicato il ministero del Lavoro sul proprio sito internet, dove è stata altresì pubblicata la nota illustrativa delle nuove regole in vigore dal 1° ottobre scorso per il versamento del contributo esonerativo per gli addetti a lavorazioni con tasso rischio Inail non inferiore al 60 per mille, secondo le previsioni dell’articolo 5 comma 3-bis della legge 68/1999. L’aggiornamento della procedura telematica è conseguenza dell’adozione del decreto interministeriale dell’11 giugno 2024 che ha introdotto l’obbligo del versamento attraverso PagoPA, in sostituzione del bonifico bancario, fermo restando l’obbligo di autocertificare le condizioni per fruire dell’esonero. Poiché sarà l’applicativo stesso a generare gli avvisi di pagamento trimestrale da effettuare con modalità elettronica, tutti i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare l’autocertificazione, compresi quelli che già stavano fruendo dell’esonero. Per andare in continuità, e proseguire i versamenti trimestrali, anche questi datori di lavoro dovranno ripresentare l’autocertificazione entro il 1° novembre, utilizzando la nuova procedura disponibile dal 3 ottobre, a seguito della necessaria integrazione con la piattaforma PagoPA. Il nuovo applicativo, si precisa nella nota ministeriale, sulla base dei dati inseriti assiste l’utente ai fini della determinazione della quota di riserva lorda e netta, nonché della quota massima di esonero del 60% (comprensiva dell’esonero previsto dall’articolo 5, comma 3, della legge 68/99). L’autodichiarazione si considera comunque validamente presentata, con conseguente decorrenza dell’esonero, solo a seguito del buon esito del pagamento del contributo esonerativo trimestrale (di 2.587,86 euro per singolo lavoratore esonerato) effettuato tramite il sistema PagoPa. A tale fine i datori di lavoro potranno verificare le informazioni sui pagamenti attraverso la banca dati del collocamento mirato. In via generale, precisa la nota ministeriale, il primo pagamento copre il periodo compreso tra la sua esecuzione e la fine del trimestre a cui si riferisce, mentre i successivi avvisi di pagamento generati dalla procedura telematica dovranno essere eseguiti entro il 10 del primo mese del trimestre di riferimento. In via derogatoria, per i datori di lavoro già esonerati secondo le vecchie regole, e che intendano procedere in continuità, l’autodichiarazione, da presentare entro il 1° novembre, sarà considerata validamente presentata per l’intero trimestre (ottobre-dicembre) in cui viene eseguito il pagamento del contributo. Rimane salva la possibilità per queste aziende di non avvalersi della continuità, previa indicazione di tale scelta all’interno della nuova autocertificazione, con conseguente decorrenza della stessa dal giorno di presentazione della medesima.
Fonte: SOLE24ORE