Trasferimento da un cantiere ad un altro

Trasferimento da un cantiere ad un altro

  • 31 Ottobre 2024
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Un lavoratore viene trasferito da un cantiere da un altro nell’ambito di un servizio di pulizia svolto in appalto per vari committenti; nel cantiere di destinazione si verifica un cambio di appalto che non perfeziona il passaggio del dipendente. La stesso impugna con due diverse cause, poi riunite, sia il trasferimento che il licenziamento per cessazione dell’appalto di destinazione e la mancata assunzione nel cantiere di destinazione da parte delle varie ditte che nei successi anni si succedono nell’appalto. Una della Società affidatarie dell’appalto si difende rilevando che l’impugnazione del trasferimento e la sua eventuale nullità avrebbero comportato che il lavoratore non poteva neppure considerarsi giuridicamente facente parte dell’appalto acquisito. Con sentenza n. 9568/2024 il Tribunale di Roma ha accolto la tesi della Società, difesa dal sottoscritto, affermando che: “
Dall’accertamento della nullità del trasferimento impugnato dal lavoratore e conseguente inefficacia radicale dello stesso segue che deve ritenersi giuridicamente, ora per allora, che lavoratore al momento del licenziamento intimatogli nel luglio 2018 facesse ancora capo all’appalto di partenza, il che esclude di per sé che l’attore possa vantare alcun diritto nei confronti delle imprese subentrate nell’appalto di destinazione del trasferimento, né ai sensi dell’art. 4 del CCNL, né ai sensi dell’art. 2112 c.c. Il lavoratore, quindi, si vede rigettato il suo ricorso contro tutte le società che si sono succedute nell’appalto di destinazione