Revoca del licenziamento e tempestività
- 31 Ottobre 2024
- Pubblicazioni
La Cassazione Civile con ordinanza, n. 16630/24, ha stabilito che il termine di giorni quindici per revocare il licenziamento decorre dal ricevimento della sua impugnazione ed è rispettato se entro tale termine il datore di lavoro invia la comunicazione al lavoratore, anche se il materiale ricevimento è successivo. Una lavoratrice viene licenziata con lettera del 17.1.2018, recesso impugnato con pec del 13.2.2018 ricevuta in pari data dal datore di lavoro; il giorno 1.3.2018 era giunto presso l'indirizzo della lavoratrice un telegramma, inviato il 28.2.2018, contenente la revoca del licenziamento. La lavoratrice faceva valere la tardività della revoca essendo stata ricevuta dopo 15 giorni dall’impugnazione; non presentandosi al lavoro veniva licenziata per giusta causa. L’art. 18 l. 300/70, ripreso dal Job Act che lo ha esteso ai licenziamenti anche delle piccole imprese, stabilisce che: "Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo". Secondo i giudici la revoca del primo licenziamento era tempestiva perché effettuata nel termine di 15 giorni e non si era verificata alcuna decadenza per il datore di lavoro perché doveva aversi riguardo alla data di invio del telegramma e non alla sua ricezione; per il datore di lavoro era rilevante il momento in cui questa veniva effettuata e per il lavoratore il momento della sua ricezione. Si tratta di una forma di "autotutela" esercitabile dal datore di lavoro che determina il ripristino retroattivo del rapporto, senza che sia necessario il concorso del lavoratore. Revocato il licenziamento, al lavoratore non resta che riprendere il lavoro ovvero dimettersi; la mancata presentazione al lavoro sarebbe ingiustificata, dovendosi ricordare che non è obbligatorio per il datore di lavoro licenziare il lavoratore che risulta assente ingiustificato, potendosi il primo limitare a contestare l’assenza e non pagare la retribuzione (e i relativi contributi).