Patente a crediti revocata dopo le dichiarazioni false

Patente a crediti revocata dopo le dichiarazioni false

  • 29 Ottobre 2024
  • Pubblicazioni
L’ottenimento della patente a crediti, prevista dall’articolo 27 del Dlgs 81/2008 per le imprese e i lavoratori autonomi che vogliono lavorare nei cantieri, si fonda sul meccanismo dell’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti. Fino al prossimo 31 ottobre sono previste anche modalità semplificate, con il solo invio alla casella di posta dedicata (dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it) dell’apposito modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, predisposto dall’Ispettorato. A partire dal 1° novembre 2024 non sarà, invece, più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della Pec, ma sarà necessario aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale nazionale del lavoro (attivo dal 1° ottobre). I requisiti da autocertificare (articolo 46 del Dpr 445/2000) sono l’iscrizione alla Camera di commercio, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc) e della certificazione di regolarità fiscale (Durf); mentre gli adempimenti formativi, il possesso del documento di valutazione dei rischi (Dvr) e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive (articolo 47 del medesimo Dpr). La domanda di rilascio della patente può essere presentata, oltre che dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, tra cui i professionisti abilitati quali consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati (articolo 1 della legge 12/1979), nonché attraverso i Caf. I delegati dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante/lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati. Dichiarazioni che potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti. Dichiarare il falso ha rilevanza penale. Secondo quanto previsto dall’articolo 76 del Dpr 445/2000, infatti, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito in base al Codice penale e alle leggi speciali in materia. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono da considerare come fatte a pubblico ufficiale e, in base all’articolo 483 del Codice penale, si rischia la reclusione fino a due anni. A ciò si aggiunga che eventuali false dichiarazioni, accertate in sede di controllo successivo al rilascio della patente, comportano la revoca della stessa. Il provvedimento di revoca è adottato dalla direzione interregionale del lavoro, oppure della direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro qualora siano interessate imprese straniere o localizzate in territori facenti capo alla competenza di più direzioni interregionali, sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente. Diversamente, il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo non incide sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento. Ciò vale anche per i requisiti sopravvenuti. Si pensi, ad esempio, all’obbligo del Dvr che potrebbe sorgere dopo che è stata richiesta la patente, in quanto solo in data successiva l’impresa ha assunto lavoratori. È previsto un controllo dei requisiti a campione, che potrà avvenire sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi da parte dell’Ispettorato o di altri organi di vigilanza. Prima di procedere alla revoca, però, è previsto un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e una valutazione in ordine alla gravità dei fatti. A tal proposito, rispetto al requisito relativo all’assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostituiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell’omissione (ad esempio: totale assenza di formazione, tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l’eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato a operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l’impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza ai sensi del Dlgs 758/1994.


Fonte: SOLE24ORE