Contratto a termine, patto di prova e patto di stabilità

Contratto a termine, patto di prova e patto di stabilità

  • 29 Ottobre 2024
  • Pubblicazioni
Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 27 marzo 2024, si è pronunciato sulla vicenda nata dalla richiesta di restituzione di una trattenuta operata da un’azienda ad un lavoratore dimessosi durante il periodo di prova e  del patto di stabilità. Il Giudice si è pronunciato anche sulla validità del patto di stabilità dal momento del superamento del patto di prova e fino alla scadenza del contratto a termine. In particolare, prima dell'assunzione, per consentire di svolgere le mansioni, l’azienda aveva fatto effettuare una specifica formazione/addestramento al lavoratore, sostenendo ingenti costi. All'esito positivo della formazione, con relativa acquisizione dell'abilitazione necessaria, assumeva il lavoratore con contratto a tempo determinato e con un periodo di prova di 6 mesi e patto di stabilità di un anno. Il lavoratore comunica il recesso durante il periodo di prova e, a fronte dello stesso, avvenuto prima della scadenza del periodo minimo di stabilità il lavoratore, gli viene applicata la penale prevista nel patto di stabilità. Secondo il Tribunale, il patto di stabilità, durante il periodo di prova, doveva ritenersi invalido e inefficace, trattandosi di clausole non compatibili e contrarie al principio della libera recedibilità durante il periodo di prova: pertanto, nel caso deciso, essendo il lavoratore receduto nel periodo di prova, doveva ritenersi che il lavoratore nulla doveva corrispondere a titolo di penale, con conseguente illegittimità della trattenuta operata dal datore di lavoro. Ancora il Giudice ha precisato la incompatibilità di un patto di stabilità per il periodo successivo alla scadenza del contratto a termine (se non prorogato consensualemte): prevedendo il contratto a termine una data certa iniziale e finale non vi è l'obbligo di prestare il consenso ad una eventuale proroga del contratto proposta.  Deve ritersi che, ove l’azienda voglia mantenere solo per sè la facoltà di recedere in prova, non riconoscendola al lavoratore che dovrebbe, quindi, rimanere vincolato al patto di stabilità, sarebbe necessario, da una parte, scrivere questo nel contratto di assunzione, e, dall’altra indicare il vantaggio(corrispettivo) per il lavoratore per essere vincolato in tal modo: il corrispettivo può essere anche la formazione ricevuta.