Rinnovazione del licenziamento
- 29 Ottobre 2024
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Secondo l'ordinanza della Cassazione 8 luglio 2024, n. 18552, nel caso in cui un primo licenziamento sia viziato per carenza di forma (orale) è consentita la rinnovazione con un secondo licenziamento, non affetto da vizi formali, sulla base delle medesime motivazioni. La tutela che il lavoratore può invocare in relazione al vizio formale è limitata al risarcimento del danno quantificabile nella retribuzione relativa al periodo compreso tra i due recessi, se il secondo viene dichirato legittimo. Diverso il caso di un licenziamento, viziato per carenza di forma seguito da un secondo, non affetto da vizi formali, ma illegittimo per carenza di giusta causa: in questo caso la tutela che il lavoratore può invocare per l'assenza del requisito formale non è limitata alle retribuzioni relative al periodo compreso tra i due recessi aggiungendosi quella prevista in base al requisito dimensionale dell'impresa (se occupa più o meno di 15 dipendenti).