Rifiuto a svolgere adempimenti privacy
- 28 Ottobre 2024
- Pubblicazioni
Con sentenza del 1° agosto 2024 il Tribunale di Udine ha stabilito che un dipendente (nel caso deciso con mansioni di caposquadra – portalettere) che non firma per accettazione la nomina di "incaricato privacy" e chiede l’adibizione ad altra mansione va sospeso dal lavoro e dalla retribuzione. Il GDPR e le norme privacy non impongono, in realtà, la sottoscrizione di rigide formalizzazioni di nomine (o designazioni), privilegiando secondo il fondamentale principio di accountability lo sviluppo di un'organizzazione efficace a custodire con cura e attenzione dati personali, seguendo un'impostazione sostanziale. In un'azienda il dipendente non può neppure esprimere un "consenso libero", quale approvazione formale di un "atto di nomina" che rimane unilaterale, in quanto atto di natura organizzativa, da parte del suo datore di lavoro. Nel caso deciso rileva il comportamento del dipendente il quale semplicemente si é rifiutato di trattare dati che per le mansioni che doveva svolgere in azienda risultavano indispensabili da trattare; risulta quindi tale comportamento ad avere costituto una violazione di quel patto fiduciario che lo legava all'azienda, piuttosto che il semplice rifiuto di sottoscrivere un atto di designazione (peraltro non indispensabile ai fini "privacy").