Impianti convenzionati nel welfare aziendale

Impianti convenzionati nel welfare aziendale

  • 28 Ottobre 2024
  • Pubblicazioni
Con la ripresa delle scuole, tornano le attività sportive dei ragazzi. Se offerte dal datore di lavoro ai dipendenti, queste attività possono rientrare nel welfare aziendale agevolato garantendo vantaggi fiscali e contributivi, oppure risultare imponibili, riducendone la convenienza. In questo contesto si inserisce il recente diniego dell’agenzia delle Entrate ( interpello 144/2024) che ha escluso la possibilità per l’azienda di rimborsare, in esenzione d’imposta, le spese relative alle attività sportive praticate dai figli dei lavoratori «all’interno di circoli sportivi e palestre o anche all’interno di istituti scolastici» se il soggetto erogatore del servizio è l’associazione sportiva che organizza i corsi annuali (per esempio il corso di tennis bisettimanale). In realtà questa posizione non è nuova, in quanto già in occasione del convegno Telefisco del 30 gennaio 2020 l’Agenzia aveva chiarito che tali rimborsi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis, del Tuir, secondo cui l’esenzione è limitata alle somme e ai servizi o prestazioni con finalità di educazione e istruzione, compresi i “servizi integrativi” e di mensa connessi, oltre alla frequenza di ludoteche e centri estivi/invernali e all’erogazione di borse di studio. Di conseguenza, non formano materia imponibile i rimborsi delle spese se l’attività sportiva svolta ricade nell’ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica, in quanto riconducibili ai citati “servizi integrativi” (ovvero tra le «altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica» richiamate nella circolare 28/E/2016). Più in generale, le opere e servizi relativi alle attività sportive beneficiano dell’esenzione da imposte se vengono riconosciuti direttamente dal datore di lavoro, come disposto dalla lettera f) dell’articolo 51 del Tuir, tramite il richiamo alle finalità indicate nel comma 1 dell’articolo 100 del Tuir (educazione, istruzione, ricreazione, eccetera). In mancanza di centri sportivi aziendali di proprietà, il datore di lavoro può stipulare apposite convenzioni con strutture esterne. Il dipendente, tuttavia, deve rimanere estraneo al rapporto che intercorre tra l’azienda e il fornitore del servizio e in particolare non deve essere il beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda per il servizio reso: in pratica l’azienda deve pagare direttamente la palestra o la piscina, nella misura stabilita nella convenzione, qualora un dipendente decida di frequentarla. In tutti questi casi (agevolati), il datore di lavoro deve offrire le opere e i servizi alla generalità o a categorie omogene di dipendenti e loro familiari (individuati dall’articolo 12 del Tuir) sulla base di contratti, accordi, regolamenti aziendali o può farlo volontariamente. Non è richiesto che i figli o i familiari beneficiari dei servizi siano fiscalmente a carico del lavoratore. Inoltre, è importante sottolineare che le attività sportive possono rientrare anche nelle politiche di compensation e fringe benefit. Infatti, le medesime attività possono essere riconosciute ad personam e fruite tramite voucher nei limiti della soglia di non imponibilità fissata per il 2024 a mille o duemila euro complessivi (articolo 1, comma 16 della legge 213/2023 e articolo 51, comma 3, del Tuir). I voucher, utilizzabili presso le strutture convenzionate, possono coprire prestazioni continuative o ripetute nel tempo, come ad esempio abbonamenti annuali o pacchetti di lezioni di nuoto. Tuttavia, gli stessi non possono essere a parziale copertura della prestazione, opera o servizio, e non sono integrabili monetariamente, tranne nell’ipotesi di nuovi contratti stipulati autonomamente dal dipendente. A titolo esemplificativo, un voucher per dieci ingressi in palestra non impedisce l’acquisto di ulteriori ingressi: il pagamento dell’undicesimo da parte del dipendente non rappresenta un’integrazione del voucher; al contrario, il voucher che dà diritto a un abbonamento semestrale non può essere convertito in annuale versando la differenza di prezzo.


Fonte: SOLE24ORE