Sicurezza, subappalto e obblighi del committente
- 28 Ottobre 2024
- Pubblicazioni
Con provvedimento del 05.09.2024 n. 23843, la Cassazione ha ricordato che, anche nel contesto di un subappalto, il committente detiene una posizione di garanzia tale da giustificare la sua responsabilità per gli infortuni sul posto di lavoro, sia per la scelta dell'impresa operante sia in caso di omissione di controllo sull'implementazione, da parte dell'appaltatore, di misure generiche per la salvaguardia della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. In situazioni di infortuni sul lavoro derivanti da attività in corso di un contratto d'appalto, il committente è responsabile nel caso in cui, pur non intervenendo direttamente nell'esecuzione dei lavori, abbia trascurato di valutare l'adeguatezza tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi impiegati, specialmente in relazione alla pericolosità delle attività affidate. Il dovere di verifica, come stabilito dall'art. 90, lett. a) del D.Lgs. n. 81 del 2008, non può limitarsi al mero controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, poiché questo rappresenta solamente un adempimento di natura amministrativa.