Patente a crediti
- 28 Ottobre 2024
- Pubblicazioni
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre del decreto 132/2024 del ministero del Lavoro e della circolare 4/2024 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, avvenuta il 23 settembre, si è definito quasi interamente il quadro attuativo della patente a crediti (ulteriori istruzioni saranno oggetto di future comunicazioni dell’Inl). La patente verrà rilasciata in formato digitale in base al possesso autocertificato e dichiarato (Dpr 445/2000) dei requisiti previsti. Eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca della patente, ma trascorsi dodici mesi, l’impresa o il lavoratore autonomo potrà comunque chiedere il rilascio di una nuova. Di rilievo la posizione delle imprese Ue ed extra Ue tenute a presentare l’autocertificazione rispettivamente del possesso di un documento equivalente ovvero di quello comprovante l’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. In difetto dovranno anche loro fare richiesta di rilascio della patente come tutte le altre imprese italiane. A questo riguardo la circolare dell’Inl precisa che per le imprese stabilite in uno Stato dell’Unione europea è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (viene fatto l’esempio del modello A1 al posto del Durc), mentre quelle extra Ue dovranno procurarsi gli stessi documenti richiesti alle aziende italiane. La patente parte con una dotazione iniziale di 30 crediti ma si potrà arrivare fino ad averne 100. Per lavorare ne serviranno almeno 15. Le decurtazioni avverranno solo in presenza di provvedimenti definitivi (ordinanze o sentenze) riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o il lavoratore autonomo. La decurtazione maggiore di punti è prevista per violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro da cui derivi un infortunio mortale di un lavoratore dipendente (20 punti), un infortunio che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro (15 punti) e una malattia professionale (10 punti). I crediti decurtati potranno, tuttavia, essere recuperati, previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di Inl e Inail, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Oltre che revocata la patente potrà anche essere sospesa. Il decreto precisa i casi in cui ciò sarà obbligatorio e quando invece discrezionale. Nell’ipotesi di infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, o ad altri suoi stretti collaboratori specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave, la sospensione è d’obbligo salve diverse valutazioni da parte dell’Inl che adotta il provvedimento sospensivo. La circolare chiarisce che in sostanza la sospensione è «normalmente adottata» a meno che dalla cessazione delle attività possa derivare una situazione di grave rischio per i lavoratori o per terzi o per la pubblica incolumità. Diversamente, in presenza di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione, la sospensione dell’attività è facoltativa. Inoltre è collegata al riconoscimento dell’inabilità da parte dell’Inail, salvo il caso di una menomazione che può essere accertata immediatamente (nella circolare si fa l’esempio della perdita di un arto). Lo scambio di informazioni con l’Inail incide anche sulla durata della sospensione che può arrivare a dodici mesi tenendo conto delle conseguenze dell’infortunio, della gravità delle violazioni e delle recidive. E proprio su quest’ultimo aspetto l’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro potrà fornire all’Inl informazioni su eventi precedenti. Contro la sospensione è consentito presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento e la direzione interregionale dovrà decidere entro altri trenta giorni. In assenza di una pronuncia, la sospensione perderà efficacia.
Fonte: SOLE24ORE