La trasferta è momentanea, il trasferimento è definitivo
- 28 Ottobre 2024
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Se il datore comunica al lavoratore lo spostamento da un posto all'altro in via momentanea e del tutto transitoria, non si è in presenza di trasferimento ma di trasferta o missione. La trasferta, contrariamente al trasferimento, è libera da ogni vincolo causale perché non richiede la sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall'articolo 2103 del codice civile. Il trasferimento è stabile e permanente mentre la trasferta no. In forza di tali principi il Tribunale di Cremona con sentenza numero 185 del 9 giugno 2024 ha ritenuto legittimo il comportamento del datore di lavoro che ha licenziato per giusta causa il lavoratore che non si è presentato a prestare la sua opera nel cantiere presso il quale era stato inviato in trasferta.