La contestazione non può essere procrastinata
- 28 Ottobre 2024
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Nell’ambito del procedimento disciplinare regolato dall’articolo 7 della legge 300/1970, la contestazione deve avvenire in immediata connessione temporale con il fatto e un ritardo irragionevole la configura come tardiva. Lo ha ribadito la Cassazione, con l’ordinanza 24609/2024 del 13 settembre. Questi i fatti all’origine del contenzioso: un autista bloccato durante una corsa alla guida del bus aziendale non si era preoccupato di avvertire del ritardo accumulato gli addetti al servizio di zona, determinando criticità organizzativa e ritardo nel servizio fornito. Il fatto era avvenuto il 9 dicembre e la contestazione disciplinare gli era stata notificata il successivo 19 febbraio. Tribunale e Corte di appello avevano ritenuta tardiva la contestazione. La Cassazione, preliminarmente, ricorda che «il principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare, la cui “ratio” riflette l’esigenza dell’osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, non consente all’imprenditore - datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto». La contestazione deve avvenire in immediata connessione temporale con il fatto. Il principio dell’immediatezza della contestazione, continua la Cassazione, «va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell’illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l’espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l’organizzazione aziendale». Il requisito della immediatezza deve essere interpretato con ragionevole elasticità, il che comporta che il giudice deve applicare il principio esaminando il comportamento del datore di lavoro alla stregua degli articoli 1375 e 1175 del Codice civile e può dallo stesso discostarsi eccezionalmente, indicando correttamente le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere illegittima una contestazione fatta non a ridosso immediato dell’infrazione. La valutazione del giudice di merito, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici, è insindacabile in sede di legittimità. Nel caso in esame, i giudici di merito, con apprezzamento giudicato dalla Cassazione coerente con i principi sopraesposti, hanno ritenuto che la tempistica intercorsa tra il fatto addebitato e la contestazione fosse tale da far escludere una ragionevole tempestività da parte della società e che la semplicità del fatto addebitato e del suo accertamento (mancato avviso del ritardo accumulato agli addetti al servizio di zona), nonché la scelta datoriale di notificare il procedimento a mani del lavoratore, in ferie, fosse sintomatico di un irragionevole ritardo non giustificabile da eventuale complessità organizzativa.
Fonte: SOLE24ORE