Non c’è sciopero in assenza di delibera collettiva

Non c’è sciopero in assenza di delibera collettiva

  • 28 Ottobre 2024
  • Pubblicazioni
In assenza di una decisione collettivamente concordata, l’astensione dal lavoro da parte di alcuni dipendenti non può qualificarsi come sciopero. Così la Corte di cassazione, con l’ordinanza 24473 del 12 settembre 2024. Nel caso di specie, Autostrade S.p.A. sanzionava disciplinarmente l’astensione dal lavoro da parte di alcuni dipendenti, non riconoscendo il carattere di sciopero a tali astensioni. I dipendenti ricorrevano in giudizio e la Corte d’appello, riformando la sentenza del Tribunale, riconosceva la legittimità della sanzione disciplinare, dichiarando che in assenza di una deliberazione collettiva che attribuisse il carattere di “sciopero” al comportamento adottato dai lavoratori, questo fosse da qualificarsi come decisione di astensione dal lavoro assunta da singoli, priva delle caratteristiche della manifestazione collettiva di sciopero. La Corte d’appello, in via preliminare, ricordava che lo sciopero è esente da limiti che non siano quelli di tutela delle posizioni soggettive individuali, dell’incolumità personale e della libertà di iniziativa economica, evidenziando che l’assenza di una deliberazione di natura collettiva di indizione dello sciopero cui far aderire liberamente i lavoratori portava a escludere che l’astensione fosse collocabile nel concetto di esercizio del diritto di sciopero. La Corte di cassazione, investita della questione, confermava la pronuncia dei giudici d’appello. In merito alla natura collettiva del diritto di sciopero, la cassazione rammenta che lo sciopero rappresenta un diritto individuale ad esercizio collettivo perché diretto alla tutela di un interesse di natura collettiva. Come noto – ad eccezione dei casi in cui si applica un codice di autoregolamentazione, ad esempio per il pericolo di danni alla produttività dell’azienda – la legge non richiede una formale proclamazione dello sciopero, né una preventiva informativa al datore di lavoro, né un numero minimo di partecipanti, ma è necessario che l’astensione sia «collettivamente concordata», a prescindere da chi prenda l’iniziativa della sua attuazione, trattandosi di una situazione conflittuale avente a oggetto un interesse collettivo. Il perseguimento di un interesse di tipo collettivo, infatti, rappresenta l’elemento determinante l’esercizio del diritto di sciopero, pur trattandosi di un diritto attribuito personalmente ai lavoratori e che non incontra limiti cosiddetti “interni”, diversi da quelli propri dell’intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti. La deliberazione collettivamente assunta di scioperare è funzionale a dimostrare «la diffusività dell’interesse (anche se riferito solo ad un gruppo di lavoratori addetti ad una singola funzione) e della natura collettiva dell’azione dimostrativa». Di contro, se la decisione dell’astensione e delle sue modalità fosse lasciata integralmente ai singoli lavoratori, senza una loro predeterminazione, il datore sarebbe esposto all’impossibilità di prevenire i rischi per la salute di tutti i lavoratori ovvero rischi sulla produttività aziendale (Cassazione 23552/2004). In applicazione dei principi sopra esposti, la Corte di legittimità condivide la valutazione effettuata dalla Corte d’appello che nel caso di specie, considerando le modalità con cui era stata decisa l’astensione, solo successivamente comunicata dai lavoratori ai rappresentanti sindacali e priva della valenza effettivamente collettiva, ha ritenuto che non rientrasse nel concetto di sciopero.


Fonte: SOLE24ORE