Contratto a termine, le novità del Decreto salva infrazioni

Contratto a termine, le novità del Decreto salva infrazioni

  • 28 Ottobre 2024
  • Pubblicazioni
In data 17 settembre 2024 è entrato in vigore il Dl 131 del 16 settembre 2024 (cosiddetto Decreto salva infrazioni) recante «disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre - infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» il quale, tra l’altro, è intervenuto sulla disciplina dei contratti a tempo determinato. L’articolo 11 del decreto in particolare - sulla scorta della richiesta della Ue di allineare la normativa italiana alla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato – ha modificato la formulazione dell’articolo 28 del Dlgs 81/2015, commi 2 e 3, inerente alla quantificazione del risarcimento dovuto ai lavoratori nelle ipotesi di conversione del contratto a tempo a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Al riguardo si consideri anzitutto che l’articolo 28, comma 2 del Dlgs 81/2015, nella sua formulazione originaria, disponeva che «nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro». Ciò precisato, l’articolo 11, comma 1, lettera a) del Dl 131/2024 ha anzitutto aggiunto, dopo il primo periodo dell’articolo 28, comma 2, del Dlgs 81/2015, la seguente disposizione: «Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno». Tale modifica, pertanto, introduce la possibilità per il giudice, in caso di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, di riconoscere al lavoratore un indennizzo superiore a 12 mensilità - misura massima dell’indennità risarcitoria prevista dallo stesso articolo 28, comma 2, del Dlgs 81/2015 – fermo restando l’onere della prova in capo a quest’ultimo con riferimento al “maggior danno” subito. Inoltre, l’articolo 11, comma 1, lettera b), ha anche abrogato il comma 3 dell’articolo 28 del Dlgs 81/2015, il quale stabiliva che la soglia massima dell’indennizzo, pari a 12 mensilità, fosse dimezzata in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie. Posto quanto sopra, le novità introdotte dall’articolo 11 del Decreto salva infrazioni, oltre ad azzerare il ruolo svolto dalla contrattazione collettiva, introducono altresì la possibilità che il giudice riconosca al lavoratore un indennizzo, in caso di utilizzo abusivo del contratto a tempo determinato, la cui misura eccede i limiti previsti dalla precedente formulazione dell’articolo 28 del Dlgs 81/2015. Se da un lato la previsione introdotta ha l’obiettivo di ridurre l’illegittimo ricorso al contratto a tempo determinato, dall’altro non pare in linea con i canoni di certezza e celerità, posto che nell’ipotesi di conversione del contratto a tempo indeterminato il giudice può stabilire l’indennizzo da riconoscere al lavoratore senza che vi siano parametri cui fare riferimento per la determinazione dello stesso.


Fonte: SOLE24ORE