Affittare agli immigrati stagionali senza rispettare le regole

Affittare agli immigrati stagionali senza rispettare le regole

  • 28 Ottobre 2024
  • Pubblicazioni
Sanzione fino a 5.500 euro per i datori di lavoro che affittano un alloggio senza idoneità o a canone eccessivo a lavoratori immigrati stagionali. Nel testo unico sull’immigrazione (Dlgs 286/1998), per il lavoro stagionale il legislatore designa l’ammontare massimo del canone di affitto che il datore di lavoro–locatore può chiedere al lavoratore–conduttore di un immobile adibito a civile abitazione. L’articolo 24, comma 3, infatti, afferma che il canone non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione e comunque non può essere superiore a un terzo di quest’ultima. Nell’aprile del 2023, la Commissione europea ha ritenuto di avviare una procedura di infrazione contro l’Italia (unitamente a Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania e Lussemburgo) per non aver recepito pienamente la direttiva 2014/36/Ue sui lavoratori stagionali che mira a garantire condizioni di lavoro e di vita dignitose, pari diritti e una sufficiente protezione dallo sfruttamento, per l’ammissione nell’Ue dei lavoratori stagionali stranieri. In risposta alle osservazioni della Commissione europea, l’articolo 9 del decreto legge 131/2024 (Salva infrazioni, in vigore dal 17 settembre) ha inserito il comma 15-bis nell’articolo 24 del Dlgs 286/1998, disponendo che «il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione.». Peraltro, la direttiva 2014/36/Ue è stata recepita nel nostro ordinamento con il Dlgs 203/2016 che ha riscritto integralmente l’articolo 24 del Testo unico immigrazione, già indicando gli obblighi che il datore di lavoro deve rispettare. Nell’articolo 24, comma 3, viene previsto l’obbligo del datore di lavoro che fornisca l’alloggio al lavoratore, di esibire al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno il titolo atto a dimostrare l’effettiva disponibilità dell’abitazione, le condizioni a cui è sottoposto il lavoratore per usufruirne e la sussistenza dei requisiti di idoneità alloggiativa. Qualora sia previsto un canone di locazione esso dovrà essere proporzionato sia alla qualità della sistemazione alloggiativa, sia ai trattamenti retributivi riservati al lavoratore: l’importo del canone di locazione non potrà, comunque, superare un terzo dell’importo della retribuzione, né essere detratto automaticamente dai compensi dovuti al lavoratore. La norma di recepimento non è stata ritenuta sufficiente a livello europeo, tanto che il nuovo comma 15-bis dovrebbe favorire una miglior comprensione del contenuto della disposizione e cosa succede in caso di violazione della stessa.


Fonte: SOLE24ORE