Abuso dei permessi 104

Abuso dei permessi 104

  • 24 Ottobre 2024
  • Pubblicazioni
La Corte di cassazione, con ordinanza 24130 del 9 settembre 2024, ha fornito importanti chiarimenti riguardo l’uso dei permessi lavorativi previsti dalla legge 104 del 1992, stabilendo che il lavoratore può assentarsi per brevi attività personali, come fare acquisti, senza che ciò comporti automaticamente un abuso del diritto o una violazione delle finalità assistenziali stabilite dalla normativa. La vicenda giudiziale trae origine dal ricorso promosso da un datore di lavoro contro una dipendente che aveva utilizzato i cosiddetti “permessi 104” per effettuare acquisti in un mercatino. In particolare, il datore di lavoro aveva accusato la dipendente di aver impiegato i permessi per attività non correlate all’assistenza del familiare disabile e aveva quindi proceduto al licenziamento per giusta causa, ritenendo che tale comportamento costituisse un abuso del beneficio previsto dalla legge. La Corte di merito, tuttavia, aveva respinto quest’ultima interpretazione sottolineando come l’attività contestata fosse di natura marginale. Nel caso di specie, la dipendente aveva, infatti, svolto gli acquisti durante il tragitto verso il domicilio del familiare assistito. Di conseguenza, il licenziamento era stato considerato illegittimo, poiché erano state assolte le finalità assistenziali previste dalla legge 104/92. Confermandone la decisione, la Cassazione ha statuito che la legge 104/92 non impone la presenza del lavoratore, presso il domicilio del familiare da assistere, per tutta la durata della giornata lavorativa. Gli Ermellini hanno infatti chiarito che, sebbene l’assenza dal lavoro debba essere giustificata da ragioni assistenziali, ciò non esclude la possibilità di svolgere altre attività minori, purché tali attività non comportino una palese violazione della finalità per la quale è stato concesso il permesso. La sentenza ribadisce, infatti, che i permessi sono giornalieri e non concessi su base oraria o cronometrica. In particolare, la Corte di legittimità ha stabilito che l’uso dei permessi 104 per esigenze strettamente personali può costituire giusta causa di licenziamento solo quando tali attività esulino completamente dall’obiettivo assistenziale. Nel caso di specie, dunque, l’acquisto di capi di abbigliamento non è stato considerato un abuso, in quanto tali acquisti potevano essere finalizzati a soddisfare le necessità della persona assistita. La Cassazione ha, inoltre, evidenziato che la concessione dei permessi 104 comportano un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, sacrificio giustificabile solo in presenza di esigenze meritevoli di una tutela superiore, ossia l’assistenza al familiare disabile. Pertanto, solo qualora tale nesso causale venga meno si configurerebbe un uso improprio di tale diritto, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede nei confronti del datore. Alla luce dei predetti principi, la Cassazione ha confermato la legittimità dell’uso del permesso nel caso in esame, stabilendo che l’attività marginale svolta dal lavoratore non rappresentava un abuso e respingendo, quindi, il ricorso del datore di lavoro. La sentenza ribadisce un’importante linea interpretativa della legge 104/92, confermando che il diritto ai permessi non implica una rigidità assoluta in merito alle modalità d’impiego del tempo dedicato, purché l’assistenza al familiare disabile rimanga l’obiettivo prevalente. Tuttavia, è essenziale che il lavoratore faccia un uso corretto del beneficio, evitando comportamenti che possano compromettere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro e garantendo che l’assistenza al familiare disabile resti sempre al centro delle ragioni di utilizzo dei permessi.


Fonte: SOLE24ORE