Recesso dall’apprendistato: gestione per datore e lavoratore

Recesso dall’apprendistato: gestione per datore e lavoratore

  • 16 Settembre 2024
  • Pubblicazioni
Uno degli aspetti di specialità del contratto di apprendistato è quello relativo al recesso da parte del datore di lavoro. Rispetto alla disciplina applicabile alla generalità dei rapporti di lavoro, infatti, tale tipologia contrattuale prevede due differenti fattispecie a seconda del momento in cui il datore di lavoro intende intimare la risoluzione del rapporto di lavoro. Più specificamente, l'art. 42 D.Lgs. 81/2015, che si occupa della disciplina generale prevede al comma 3 che, di regola, durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. In buona sostanza, dunque, laddove il datore di lavoro intende risolvere il rapporto di lavoro è necessario che sussista una giusta causa o un giustificato motivo. Laddove il giudice accerti l'illegittimità, la nullità o l'inefficacia del licenziamento, si applicano in buona sostanza le tutele previste, rispettivamente, dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dall'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dall'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero del D. 2015, n. 23, a seconda del numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro ovvero della data di assunzione del lavoratore. Un'eccezione è prevista nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per il quale – sempre l'art. 42, c. 3, D.Lgs. 81/2015 – prevede che costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa. Peraltro, tale norma riprende quanto già previsto dal Testo unico dell'apprendistato disciplinato dal D.lgs. 167/2011 (cfr. art. 2) con una importante correzione. Prima, infatti, il divieto di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo era previsto per le parti. La disposizione ora vigente invece circoscrive l'applicazione ai soli licenziamenti e quindi si ritiene riguardi esclusivamente la parte datoriale. Il comma 4 dell'articolo 42 D.Lgs. 81/2015 prevede, invece, che al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 2118 c.c. e quindi col solo onere di dare preavviso alla controparte secondo quanto previsto dai contratti collettivi o dalla volontà delle parti. Inoltre, il medesimo comma 4, molto opportunamente, puntualizza rispetto al Testo unico del 2011, che il preavviso decorre dal termine del periodo di apprendistato. Tale previsione non lascia dunque spazi interpretativi alla necessità di calcolare a ritroso i termini di preavviso in quanto la data a cui fare riferimento a chiaramente riferita al termine del periodo di apprendistato (Corte d'appello di Milano, sent. n. 632/2020). Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In buona sostanza, il rapporto di lavoro prosegue successivamente alla scadenza del periodo di apprendistato per tutta la durata del preavviso senza che ciò abbia effetti sulla conversione in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e durante il periodo di apprendistato il lavoratore avrà diritto al trattamento economico e normativo già previsto al momento del termine dell'apprendistato. Il richiamo all'articolo 2118 c.c. consente di affermare che l'eventuale mancato rispetto del periodo di preavviso (es. la decisione di risolvere con effetto immediato il rapporto di lavoro), considerata la sua efficacia obbligatoria, fa conseguire unicamente l'obbligo di corrispondere alla controparte che non l'abbia ricevuto alla relativa indennità sostitutiva. Per quanto concerne la forma, trattandosi di un negozio unilaterale recettizio, si applica la disciplina generale prevista dagli articoli 1334 e 1335 c.c. Più specificamente, il recesso produce effetti nel momento in cui entra nella sfera di conoscenza del destinatario, con presunzione di conoscenza ove la comunicazione sia effettivamente giunta al suo indirizzo, salvo questi non provi di essere stato impossibilitato, senza sua colpa, di averne notizia.  È utile ricordare che l'art. 2, c. 32, Legge 92/2012, prevede che per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore in ogni caso di licenziamento, anche al termine del periodo di apprendistato, è dovuto il contributo per il finanziamento della NASpI previsto dal comma 31 della medesima norma (v. Circ. Inps, n. 40/2020). Il contributo non è invece previsto nella ipotesi di interruzione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (stipulati a decorrere dal 24 settembre 2015 (cfr. art. 32, comma 1, lett. a), D.lgs 150/2015). Va infine ricordato che se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.


Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL