Concorrenza sleale tramite storno di dipendenti
- 12 Settembre 2024
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Secondo l’ordinanza n. 14944/2024 della Corte d'Appello di Torino, in tema di concorrenza sleale, il cd. storno vietato di dipendenti non ricorre ove il nuovo datore di lavoro avvii una collaborazione con il soggetto che abbia posto fine al precedente rapporto di lavoro, disattendendo l'obbligo di preavviso o il divieto di concorrenza inserito in apposito patto. In questo caso l'imprenditore che recluti il lavoratore dimissionario non è vincolato al rispetto degli accordi che inerivano al precedente rapporto e l'assunzione in tali circostanze non implica necessariamente una condotta disgregatrice dell'altrui impresa, salvo venga fornita la prova che tale comportamento sia “univocamente finalizzato all'intenzionale scomposizione dell'organizzazione e della funzionalità dell'unità concorrente, così da menomarne la vitalità economica”. Restano ovviamente ferme le eventuali azioni risarcitorie del vecchio datore di lavoro nei confronti del dipendente che non svolge il preavviso o viola il patto di non concorrenza.