Licenziamento individuale: illegittimo se motivato genericamente
- 12 Settembre 2024
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Con ordinanza 1° luglio 2024, n. 18072 la Cassazione ha stabilito che è illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato con la motivazione generica della "scarsità di commesse nell'ultimo biennio" qualora la società non dia prova di quali siano le commesse perse, il periodo delle revoche, né il numero di ore lavorative coinvolte. I giudici hanno rilevato che nella lettera inviata al lavoratore la società si era limitata ad addurre una generica scarsità di commesse nell'ultimo biennio. Si è ribadito in particolare che (i) il licenziamento non era stato correttamente motivato e la società non aveva specificato quali fossero i clienti che avevano revocato le commesse, quante ore avevano ad oggetto le commesse revocate e in che data erano avvenute le revoche ; (ii) l'unica allegazione della società era sulla revoca di una commessa avvenuta anni prima. La genericità della lettera licenziamento rende inammissibili in causa ulteriori prove, anche a mezzo testimoni.