Il responsabile della sicurezza dei lavoratori
- 12 Settembre 2024
- Pubblicazioni
Nelle interviste agli organi di informazione, il dipendente che ricopre il ruolo di responsabile dei lavoratori per la sicurezza (Rls) gode, in virtù della natura collettiva degli interessi di rango costituzionale perseguiti, delle stesse tutele previste per i sindacalisti. Al pari di quanto avviene per i rappresentanti sindacali aziendali, il responsabile dei lavoratori per la sicurezza può veicolare a mezzo stampa e canali online il proprio severo giudizio critico nei confronti dell’azienda, utilizzando toni più aspri rispetto a quanto sarebbe consentito nella dinamica puramente interna al contratto di lavoro. Le dichiarazioni di solidarietà politico-sindacale e la denuncia dei dati sulle condizioni di lavoro, che il dipendente formula nell’esercizio della funzione di sindacalista (ma lo stesso vale per quella di Rls), si muovono su un piano diverso dal rapporto di subordinazione che lega il dipendente al datore nello svolgimento della prestazione lavorativa. La Cassazione (ordinanza 23850/2024) rimarca che, quando agisce nel ruolo di responsabile dei lavoratori per la sicurezza, il dipendente non è soggetto al vincolo di subordinazione, ma si pone «su un piano paritetico» rispetto al datore, in quanto la sua azione è diretta a perseguire gli interessi collettivi dei lavoratori, in contrapposizione rispetto agli interessi datoriali. L’esercizio del diritto di critica, anche aspro, si muove in questo ambito, che non può essere subordinato alla ricerca del consenso datoriale, ma incontra i soli limiti della correttezza formale e della veridicità sostanziale imposti dall’esigenza di tutelare la dignità della persona. Se le dichiarazioni rese agli organi di stampa non travalicano i limiti della continenza formale e sostanziale, ovvero non sono denigratorie e apertamente disonorevoli verso l’impresa e i suoi dirigenti, il responsabile dei lavoratori per la sicurezza è legittimato a denunciare le condizioni di lavoro in cui opera il personale e a formulare proclami di solidarietà politico-sindacale verso i lavoratori di altre imprese. Sulla scorta di questi principi, la Cassazione ha confermato l’illegittimità della sanzione conservativa (10 giorni di sospensione) irrogata nei confronti di un dipendente di Trenitalia con funzioni di responsabile dei lavoratori per la sicurezza, che aveva reso, a un portale di informazione online, dichiarazioni di solidarietà per il mancato reintegro di un gruppo di operai, qualificando tale condotta come «scorciatoia antidemocratica e antisindacale». La censura del datore riguardava anche la denuncia, a un giornale a diffusione regionale, dei dati sugli incidenti ai viaggiatori per guasti alle porte e sugli infortuni mortali sul lavoro. Il dipendente ha impugnato la sanzione, che era stata confermata in primo grado e annullata in appello. La Cassazione conferma l’esito del secondo grado di giudizio e conclude che la contestazione anche aspra dell’autorità datoriale, se espressa dal delegato sindacale nei limiti di correttezza e veridicità, costituisce caratteristica intrinseca della dialettica sindacale e non può soggiacere a sanzione disciplinare. Il principio si applica anche al responsabile dei lavoratori per la sicurezza ed è questo il dato più rimarchevole della pronuncia, perché al pari del rappresentante sindacale agisce per la tutela di interessi collettivi dei lavoratori in contrapposizione a quelli datoriali.
Fonte: SOLE24ORE