Clausola di durata minima garantita e corrispettivo

Clausola di durata minima garantita e corrispettivo

  • 12 Settembre 2024
  • Pubblicazioni
Con ordinanza del 16.05.2024 il Tribunale di Napoli si è pronunciato sul tema del corrispettivo di un patto di stabilità affermando che lo stesso deve sempre essere valutato rispetto al complesso dei diritti e degli obblighi che identificano la posizione contrattuale di ciascuna parte. Seguendo l’orientamento della Cassazione, il Tribunale ha chiarito che, fuori dalle ipotesi di giusta causa di recesso, nessun limite è posto dall'ordinamento all'autonomia privata per quanto attiene alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita al lavoratore. Questo può, quindi, liberamente pattuire una garanzia di durata minima del rapporto, purchè limitata nel tempo, che comporti il risarcimento del danno (anche sotto forma di penale) in favore del datore di lavoro nella ipotesi di mancato rispetto del periodo minimo di durata. La meritevolezza dell’interesse datoriale alla stabilità del rapporto è, del resto, la medesima prevista nel caso di contratto a tempo determinato e che consente il recesso anticipato del dipendente solo per giusta causa. In questo contesto il corrispettivo del patto di stabilità è si necessario, ma può consistere anche nella reciprocità dell'impegno di stabilità assunto dalle parti ovvero in altra e diversa prestazione a carico del datore di lavoro (non necessariamente di contenuto patrimoniale). Nel caso deciso, il patto di stabilità, accettato dal lavoratore, è stato ritenuto equilibrato, prevedendosi una durata minima del rapporto su base di reciprocità, oltre che predeterminata nel tempo, essendo previsto che anche la datrice non potesse licenziare il dipendente per giustificato motivo oggettivo durante il periodo di durata minima concordato in 24 mesi. Tale accertamento ha consentito alla Società di compensare il credito del TFR con l’ammontare della penale prevista nel caso di violazione del patto.