Rimborsi spesa non dovuti: licenziamento illegittimo
- 12 Settembre 2024
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Con ordinanza del 23 agosto 2024 n. 23053 la Cassazione ha deciso il caso di un licenziamento in cui la Società contestava al dipendente di aver presentato sei note di rimborso spese, indicando erroneamente alcuni elementi, errori che avrebbe comportato l’erogazione di un rimborso non dovuto pari a euro 365,20. Secondo il datore di lavoro, tale condotta, compiuta con la complicità del direttore del dipendente, sarebbe stata posta in essere con dolo e con l'intento fraudolento di ottenere un rimborso maggiorato a danno dell'azienda. Non essendo stato provato dall’azienda il dolo della condotta del lavoratore, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo. Essendo il fatto materiale, comunque, sussistente (indebita somma percepita) e non essendo prevista dal CCNL espressamente una sanzione conservativa per un caso come quello deciso, la valutazione della non proporzionalità tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle 'altre ipotesi' in cui è prevista l’applicazione di un mero indennizzo economico variabile in base al numero dei dipendenti e la data di assunzione.