Trasferimenti, tutela d’urgenza con danno grave e irreparabile
- 12 Settembre 2024
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La tutela d’urgenza prevista dall’articolo 700 del Codice di procedura civile contro il trasferimento in un altro posto di lavoro deve essere sempre giustificata dalla prova analitica del danno grave e irreparabile. Il Tribunale di Bari con la sentenza 25900/2024 del 19 maggio scorso ha esaminato il caso di un trasferimento operato per una riorganizzazione aziendale contestata dal lavoratore, che aveva avviato un giudizio d’urgenza. A sostegno della tutela cautelare il lavoratore aveva indicato che il danno grave e irreparabile sarebbe costituito da un disagio nel raggiungere il nuovo posto di lavoro, con conseguenze economiche e familiari, oltre che dal fatto di dover sostenere il pagamento mensile di diversi finanziamenti. Il Tribunale di Bari ha chiarito che in questo caso il danno non può mai essere in re ipsa, ma deve essere analiticamente provato attraverso l’allegazione di fatti «concreti ed individualizzanti, così da consentire alla controparte l’esercizio del diritto di difesa ed al giudice la valutazione, pur nei limiti della cognizione sommaria, di tutti gli aspetti qualificanti della vicenda». Sul fronte del pregiudizio economico derivante dalla distanza e dalla maggiore percorrenza chilometrica a cui il lavoratore sarebbe tenuto, si è osservato che questa affermazione risultava del tutto sfornita di prova in quanto non era stata dimostrata la percorrenza della rete autostradale con pagamento dei relativi pedaggi, l’eventuale necessità di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico e connessi oneri di biglietti o abbonamenti oppure ancora i rifornimenti di carburante per raggiungere la nuova sede di lavoro. In sentenza è stato anzi valorizzato che in caso di trasferimento il contratto collettivo nazionale applicato al rapporto prevedeva tutta una serie di tutele utili ad annullare il pregiudizio economico che potrebbe derivare dal trasferimento, quali: il rimborso delle spese di viaggio per il trasferimento; il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio; il rimborso dell’eventuale perdita del canone di locazione qualora non fosse stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto. In questa prospettiva anche il pagamento di finanziamenti non è stato ritenuto utile alla tutela cautelare; questo perché la perdita di una somma di denaro è sempre e totalmente ristorabile per equivalente, quindi di per sé sola è inidonea a integrare il requisito dell’urgenza. Anche il pregiudizio alla situazione familiare con minori deve essere oggetto di prova. In questo caso è necessario dimostrare che i minori siano nello stesso nucleo familiare del soggetto che afferma di aver subito un danno alla vita familiare; nel caso esaminato, invece, i minori erano ascrivibili al nucleo familiare dell’altro genitore e il lavoratore non aveva dimostrato in alcun modo la sua costante frequentazione della prole e le conseguenze dell’allontanamento sui minori. Neppure il pagamento di alimenti è di per sé decisivo in assenza di idonee allegazioni ricostruttive del complessivo patrimonio personale e familiare del lavoratore, dati essenziali per valutare in che termini il trasferimento abbia potuto incidere sulla sua condizione.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL