formazione per salute e sicurezza anche a distanza

formazione per salute e sicurezza anche a distanza

  • 23 Giugno 2022
  • Pubblicazioni
La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, salvo che per i preposti, può essere erogata anche a distanza. Lo stabilisce, l'articolo 9-bis del Dl 24/2022 che, inserendo un secondo periodo al comma 2, dell'articolo 37 del Dlgs 81/2008 anticipa la Conferenza Stato-Regioni che, secondo la previsione sempre del comma 2, dovrebbe adottare, entro il 30 giugno, un nuovo accordo su questa materia. Nelle more dell'adozione di tale accordo, l'articolo 9-bis stabilisce che, in linea generale, la formazione può essere erogata sia in presenza sia a distanza in videoconferenza in modalità sincrona. Comunque, tenendo conto che la legge 52/2022 (di conversione del Dl 24/2022) è in vigore dal 24 maggio, e della vigente formulazione del comma 7-ter dell'articolo 37, del Dlgs 81/2008, il preposto deve essere formato obbligatoriamente con modalità in presenza. Alla stessa regola soggiace l'addestramento che, in base al comma 5 dell'articolo 37, «consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale». La violazione al nuovo obbligo è punita, dall'articolo 55, comma 5, lettera c, del Dlgs 81/2008, con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.