Licenziamento collettivo e cessazione dell'appalto

Licenziamento collettivo e cessazione dell'appalto

  • 11 Settembre 2024
  • Pubblicazioni
La Corte di Appello di Milano con sentenza numero 382 del 13 giugno 2024 ha stabilito che sussiste l’obbligo della procedura del licenziamento collettivo se, con la cessazione dell'appalto, i lavoratori non sono riassunti dalla nuova impresa subentrante. Un'impresa appaltatrice del settore delle pulizie perde l'appalto; in conseguenza di questa perdita ha proceduto al licenziamento dei dipendenti assegnati all'appalto (superiore a 5 persone) che avrebbero dovuto essere assunti dalla nuova impresa appaltatrice subentrante.  Uno di questi lavoratori licenziati ha chiesto alla nuova impresa appaltatrice di essere riassunto, senza esito. Il lavoratore ha così agito giudizialmente contro l’impresa che ha cessato l’appalto. Per la Corte di Appello il licenziamento è da ritenersi nullo perché nell'occasione l’impresa cessante, avendo licenziato più di cinque lavoratori nell'arco di 120 giorni, avrebbe dovuto promuovere la procedura collettiva di licenziamento. Questa procedura del licenziamento collettivo non sarebbe stata necessaria solo nel caso in cui l'impresa subentrante nell'appalto avesse proceduto all'assunzione di tutte le maestranze occupate nel precedente appalto.