Con la Legge di Bilancio 2024 il legislatore ha intensificato l’azione di sostegno inclusivo alle donne disoccupate vittime di violenza di genere, con importanti misure di contrasto all’emarginazione sociale e di inserimento nel mercato del lavoro. I benefici contributivi rappresentano inoltre un’importante opportunità per le imprese. La L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge Bilancio 2024) ha introdotto nuovi tasselli all'impianto normativo di contrasto all'emarginazione sociale per le donne vittime di violenza di genere. Rispetto alle più risalenti misure, introdotte nel nostro ordinamento giuslavoristico con il D.lgs. n. 80/2015 (così il congedo trimestrale e il diritto al part-time previsti dall'art. 24), la normativa di bilancio 2024 si caratterizza per la previsione di un intervento di politica attiva del lavoro, disponendo misure incentivanti all'assunzione (sotto forma di importanti agevolazioni contributive) che rappresentano, così, anche delle concrete opportunità per le aziende assumenti. L'intervento, infatti, inserito in un più ampio pacchetto di misure sociali, mira a sostenere il reinserimento lavorativo di queste figure particolarmente vulnerabili, offrendo un sostanziale vantaggio sul costo del lavoro agli operatori economici che assumono, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate vittime di violenza. L'incentivo consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un limite massimo di 8.000 euro annui per ogni lavoratrice assunta, riparametrato e applicato su base mensile: l'esonero non potrà superare i 666,66 euro mensili; se il rapporto di lavoro inizia o termina durante il mese, invece, l'importo viene riproporzionato a 21,50 euro per ogni giorno di effettivo lavoro. Sono esclusi dall'esonero i premi e i contributi dovuti all'INAIL, nonché i contributi destinati al Fondo per il trattamento di fine rapporto, ai Fondi di solidarietà e ai Fondi interprofessionali per la formazione continua. Le agevolazioni sono destinate esclusivamente ai datori di lavoro privati di qualsiasi settore. Restano escluse le amministrazioni pubbliche. L'agevolazione è rivolta alle donne vittime di violenza, purché siano disoccupate (ai sensi dell'art. 19, d.lgs. n. 150/2015) e percettrici nel triennio 2024-2026 del c.d. “Reddito di libertà”, un sussidio economico riservato alle donne (senza figli o con figli minori) assistite da centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza (cfr. art. 105-bis, DL 34/2020, conv. in L. 77/2020; art. 3, c. 1, DPCM 17 dicembre 2020). Per il primo anno di applicazione, l'agevolazione è ammissibile anche nei confronti delle donne che abbiano fruito del Reddito di libertà nel corso del 2023. Il postulato normativo “percettrici” viene interpretato dall'INPS in senso letterale: vale a dire che, ai fini dell'accesso allo sgravio contributivo in favore del datore di lavoro assumente, non sarà sufficiente che la donna sia virtualmente beneficiaria del Reddito di libertà, essendo invece necessaria la sua materiale percezione (Circ. INPS 41/2024). Le lavoratrici devono essere cittadine italiane, di uno Stato membro dell'Unione Europea, o extracomunitarie con regolare permesso di soggiorno. Il possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) costituisce condizione essenziale per essere considerate disoccupate, e quindi per poter beneficiare della misura agevolativa.
L'esonero contributivo si applica a diverse tipologie di contratto di lavoro, tra cui:
- il contratto a tempo indeterminato: in questo caso, l'agevolazione è concessa per un periodo massimo di 24 mesi;
- il contratto a tempo determinato: l'esonero è previsto per la durata del contratto, fino a un massimo di 12 mesi, e può essere prorogato in caso di rinnovo del contratto.
In caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato: l'esonero si estende fino a 18 mesi complessivi, considerando sia il periodo del contratto a termine che quello successivo alla trasformazione. Nei contratti part-time l'esonero è applicabile, ma riproporzionato alle (ridotte) ore di lavoro previste dal contratto di lavoro. Nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo part-time (compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno), il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l'importo già autorizzato nella procedura telematica. Diversamente nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro (compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time), ove invece sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante per fruire dell'importo ridotto. I datori di lavoro possono fruire dell'agevolazione a patto che rispettino tutte le condizioni normative e contrattuali previste dalla legislazione vigente in materia di lavoro per l'accesso ai benefici normativi e economici (art. 31, d.lgs. n. 150/2015). Trattandosi di misura destinata potenzialmente a tutti i datori di lavoro privati, l'agevolazione de qua non è idonea a determinare un vantaggio competitivo in favore di talune imprese a scapito di altre e, dunque, non rientra nel campo giuridico (e dei relativi vincoli) degli Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del TFUE (così Circ. INPS 41/2024). Un aspetto significativo di questa misura è la possibilità di cumulare l'esonero contributivo con altre agevolazioni, salvo diversa indicazione normativa. Questo consente ai datori di lavoro di beneficiare simultaneamente di più incentivi, rendendo l'assunzione di donne vittime di violenza ancora più vantaggiosa dal punto di vista economico. È però essenziale che le altre agevolazioni non vietino espressamente il cumulo con lo sgravio previsto dalla Legge di Bilancio 2024. La misura è, ad esempio, cumulabile con le agevolazioni previste in favore delle imprese che abbiano ottenuto la certificazione sulla parità di genere, le quali – si ricorda – possono fruire di sgravi contributivi fino all'1% dei contributi complessivamente dovuti per un massimo € 50.000 annui (cfr. Circolare INPS n. 137/2022). Così come è cumulabile con la riduzione dei contributi previdenziali previsti per le madri con due o più figli di cui all'art. 1, c. 180, L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). In ordine agli adempimenti necessari per accedere alla misura incentivante l'assunzione di donne disoccupate vittime di violenza di genere e percettrici del “Reddito di libertà”, l'INPS è intervenuto due volte a distanza di pochi mesi – dapprima con la Circolare 5 marzo 2024, n. 41 e poi con il Messaggio 14 giugno 2024, n. 2239 – fornendo le indicazioni operative necessarie al fine di consentire ai datori di lavoro di poter fruire dello sgravio. Rimandando alle analitiche istruzioni dell'Istituto in ordine alle modalità di “presentazione della domanda” e di “fruizione ed esposizione del beneficio”, si precisa qui che il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro (cfr. Circ. INPS n. 84/1999), consentendo così il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio. Infine, va segnalato che i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL