Apprendistato professionalizzante: formazione specifica

Apprendistato professionalizzante: formazione specifica

  • 3 Settembre 2024
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Apprendistato professionalizzante: è questa, tra le tipologie del contratto di apprendistato previste dall’articolo 41, del Dlgs 81/2015, quella maggiormente utilizzata. Con questo contratto infatti possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, persone tra i 18 e i 29 anni (senza limiti di età e con alcune deroghe per i percettori di Naspi e Cigs) che grazie a questo percorso possono conseguire una qualificazione professionale. Fondamentale è analizzare la disciplina individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore interessato. Infatti, la qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale. Sono proprio i Ccnl che, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, stabiliscono la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato.La formazione – supervisionata dal tutore aziendale – è l’elemento chiave di questa fattispecie contrattuale e, per questa ragione, il contratto deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale (Pfi). Nella pratica, la componente formativa consiste in un mix tra apporto aziendale e pubblico: la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. Sono le Regioni che, entro 45 giorni dalla comunicazione di assunzione, fanno presente al datore le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, fornita dagli enti accreditati, specificando le sedi ed il calendario delle attività. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al datore qualora la formazione pubblica non venga erogata, ad esempio per mancanza di fondi. Tuttavia va prestata molta attenzione ai profili formativi: infatti, in caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità del percorso di apprendistato, scatta la sanzione amministrativa pari alla differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. Quanto agli altri elementi del contratto, deve essere prevista una durata minima non inferiore a 6 mesi; durate diverse possono essere stabilite dai Ccnl per i datori che svolgono la propria attività in cicli stagionali. Invece, con riferimento alla durata massima, non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati sempre dalla contrattazione collettiva.Infine, è bene precisare che sussistono disposizioni volte a limitare l’assunzione di lavoratori apprendisti: oltre al numero massimo previsto dal comma 7, dell’articolo 42, del Dlgs 81/2015, per i datori che occupano almeno 50 dipendenti (salvo diverse regole dei Ccnl) l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.


Fonte: SOLE24ORE