Retribuita la giornata di riposo compensativo al turnista

Retribuita la giornata di riposo compensativo al turnista

  • 3 Settembre 2024
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La giornata di “smonto”, prevista dopo il turno notturno di 12 ore, deve essere qualificata come giornata di riposo compensativo anche se non risulta oltrepassato l'orario contrattale settimanale. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con ordinanza 26 agosto 2024 n. 23111. Nella fattispecie in esame, la Corte distrettuale aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda formulata da una lavoratrice, infermiera professionale, affinché le venisse riconosciuto dall'azienda sanitaria locale (“ASL”) il diritto a percepire, anche per il giorno non lavorato successivo a quello in cui la stessa era stata utilizzata nel turno notturno di 12 ore, la maggiorazione prevista per i lavoratori turnisti dall'art. 44, comma 3, del CCNL Comparto Sanità personale non dirigente del 1995 vigente all'epoca dei fatti (il “CCNL”). Secondo la Corte distrettuale la questione verteva sul concetto di «riposo compensativo» e, a tal proposito, aveva osservato che:
  • l'orario dei lavoratori non turnisti si articola per legge in 5 giorni settimanali di cui il settimo è il giorno di riposo settimanale mentre il sesto (ossia la giornata del sabato) è un giorno “non lavorato”;
  • per i lavoratori turnisti deve essere qualificata come giornata di riposo compensativo quella di “smonto”. In tale giornata il lavoratore turnista è assente dal lavoro perché recupera il maggiore orario svolto nella giornata precedente nel corso del turno notturno.
Ad avviso della Corte distrettuale la lavoratrice, benché non avesse superato l'orario contrattuale settimanale, era tenuta - svolgendo la propria attività tutti i giorni della settimana secondo turni prestabiliti mensilmente, compreso il sabato e la domenica - a osservare 36 ore settimanali, ma su 5 giorni alla settimana in 3 turni a rotazione (mattina, pomeriggio e notte) e a lavorare per 12 ore consecutive nel turno notturno. Pertanto, nella giornata successiva allo “smonto”, la mancata prestazione di lavoro doveva essere imputata a riposo compensativo. L'ASL soccombente decideva di ricorre in cassazione avverso la pronuncia di merito sulla base di un unico motivo, assistito da memoria, a cui si opponeva la lavoratrice. La Corte di Cassazione osserva, innanzitutto, che ai lavoratori turnisti dev'essere attribuito un solo giorno di riposo settimanale da cui si distingue il giorno di riposo compensativo. Pertanto, occorre valutare, nel caso di specie, se il giorno successivo a quello di “smonto” dal turno notturno debba essere considerato giorno non lavorato, come eccepito dall'azienda, oppure giorno di riposo compensativo, come sostenuto dalla lavoratrice. La Corte di Cassazione si sofferma sull'art. 44, comma 3, del CCNL che riconosce al personale appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retribuivo e operante in servizi articolati su tre turni una indennità giornaliera, pari a Euro 4,49. Tale indennità, sempre ai sensi della disposizione contrattuale, non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, tranne nel caso in cui l'assenza coincida con il godimento di un riposo compensativo. Si tratta, in sostanza, di un compenso strettamente connesso alla penosità del lavoro prestato in turni e agganciato all'effettiva prestazione del servizio, con la sola deroga delle assenze che sono causalmente collegate a tale organizzazione del lavoro e funzionali al recupero della maggior durata della prestazione lavorativa. Al riguardo, precisa la Corte di Cassazione può parlarsi di riposo compensativo “non solo per l'avvenuto superamento dell'orario di lavoro settimanale ma anche qualora il riposo venga a porsi in termini di sistematica programmazione legata al recupero della maggiore gravosità della prestazione resa in un turno prolungato in periodo notturno”. Risulta, quindi, corretta, secondo la Corte di Cassazione, la ricostruzione effettuata dai giudici di merito secondo i quali, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, “dopo il turno notturno vi è sempre un giorno di riposo che chiaramente viene a compensare la maggiore penosità dell'orario di lavoro giornaliero superiore alle otto ore”. Infatti, precisa la Corte di Cassazione, l'indennità ex art. 44, comma 3, del CCNL è finalizzata a ristorare la maggior gravosità del lavoro prestato per turni a copertura dell'intero arco temporale delle 24 ore. Disposizione questa che va letta in connessione con l'art. 26 del CCNL del 1999, il quale, nell'ipotesi d'orario continuato e in turni sulle 24 ore, impone di prevedere «adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico». Quest'ultima locuzione è decisiva nell'orientare l'interprete, secondo la Corte di Cassazione, verso una qualificazione della giornata di “smonto”, prevista dopo il turno notturno di 12 ore, in termini di riposo compensativo. Ciò, sebbene nella fattispecie di cui è causa non risulti oltrepassato l'ordinario orario settimanale delle 36 ore contrattuali, non essendo tale requisito imprescindibile per la qualificazione della giornata «non lavorata» in termini di riposo compensativo. In relazione alla questione del sabato non lavorato, l'art. 44, comma 3, del CCNL ha escluso la spettanza per il “sesto giorno” non lavorativo allorquando il giorno di riposo non sia volto a riequilibrare l'eccedenza della precedente prestazione giornaliera e/o delle maggiori prestazioni rese settimanalmente ma sia, conseguenza dell'orario di lavoro settimanale ripartito per legge su cinque giorni settimanali. In definitiva, il superamento dell'orario giornaliero, recuperato attraverso la particolare articolazione del turno, non comporta, come sostenuto dalla ASL, che il giorno di riposo concesso per ristorare il maggior stress psico-fisico legato a una prestazione lavorativa di durata prolungata e con articolazione notturna debba essere qualificato come mera assenza dal servizio. Tale assenza ha la funzione del riposo compensativo rispetto all'avvenuto superamento dell'orario giornaliero. In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione conclude per il rigetto del ricorso presentato dall'ASL esponendo il seguente principio di diritto “ai sensi dell'art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1°.9.1995, per il quadriennio 1994/1997, l'indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all'orario contrattuale settimanale».


Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL