Trattamento di disoccupazione e requisiti pensionistici

Trattamento di disoccupazione e requisiti pensionistici

  • 30 Agosto 2024
  • Pubblicazioni
La Cassazione, con l’ordinanza 22877/2024, precisa in quale modo deve essere interpretata la causa di decadenza dal godimento del trattamento di disoccupazione nel caso di accesso a prestazioni pensionistiche di anzianità, vecchiaia o anticipate. Anche se la pronuncia della Cassazione riguarda l’indennità Aspi, la questione riguarda sia questa prestazione (articolo 2, comma 40 della legge 92/2012), sia la Naspi (articolo 11, Dlgs 22/2015). In entrambe le discipline, infatti, tra i motivi di decadenza si ritrova il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato (articolo 2, comma 40 cit., lettera c; articolo 11 cit., comma 1, lettera d). La questione controversa appare, a una prima lettura, abbastanza semplice e comunque di grossa rilevanza pratica: l’Inps ha diritto di recuperare le somme versate per il trattamento di disoccupazione a fronte della semplice maturazione dei requisiti per il trattamento pensionistico (di anzianità in questo caso), irrilevante la mancata attivazione del procedimento per la sua concessione, oppure occorre che la pensione sia effettivamente corrisposta? La tesi favorevole all’assicurato si fonda su un dato concreto: la domanda di pensione di anzianità è requisito costitutivo del diritto di conseguirla. In accordo con la ratio che disciplina i trattamenti di disoccupazione, l’ordinamento vieta la coesistenza di due indebite fonti di reddito in concreto; se così non fosse, saremmo in presenza di un’evidente deviazione dal principio costituzionale della tutela assicurata ai soggetti privi di retribuzione e di trattamento pensionistico. In più, la tesi restrittiva finirebbe con il celare un atteggiamento ingiustamente sanzionatorio nei confronti del lavoratore che non si sia attivato per tempo nel richiedere il trattamento pensionistico, pur avendone raggiunto i requisiti di accesso. Peraltro, non vi sarebbe alcun eccesso di spesa previdenziale, in quanto non vi è, nei fatti, alcun pagamento contestuale di due prestazioni. Come è facile intuire da questi pochi passaggi, la soluzione della questione appare dunque meno immediata di quanto possa apparire, investendo la necessità di optare per un approccio sostanziale (tutela effettiva) o per un’interpretazione più legata al dato letterale e comunque necessariamente rispettosa delle esigenze di tutela dell’assicurato. Da qui parte la Cassazione, nel tentare una soluzione adeguatamente motivata. L’ipotesi della decadenza dalla disoccupazione è legata al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. La decadenza, inoltre, si verifica in generale dal momento in cui si verifica l’evento che la determina. Ha dunque rilevanza, secondo la Cassazione, il dato oggettivo del raggiungimento dei requisiti contributivi e di anzianità anagrafica determinanti per l’accesso alla pensione. L’attuazione dei principi di cui all’articolo 38 Costituzione è rimessa alla discrezionalità del legislatore e, sotto questo profilo, non appare irragionevole un sistema che condizioni l’erogazione del trattamento di disoccupazione all’impossibilità di godere di prestazioni pensionistiche, configurando in termini di alternatività la tutela concessa al lavoratore. In altri termini, il trattamento di disoccupazione costituisce l’extrema ratio tra gli strumenti offerti dall’ordinamento per sopperire al rischio della perdita di retribuzione. Solo ove non sia praticabile un percorso che porti a una prestazione strutturata (come il trattamento pensionistico) sarà attuabile la tutela indennitaria. Il sistema non viene ricostruito nei termini di una valutazione di convenienza da parte dell’assicurato, quasi autorizzato a ritardare appositamente il ricorso a uno o all’altro strumento, secondo una logica di maggior profitto. Attribuire valenza decisiva alla domanda di pensione del lavoratore, significherebbe modulare l’intervento previdenziale secondo criteri soggettivi e arbitrari, non oggettivi e predeterminati, a scapito delle esigenze di certezza che l’ordinamento persegue in materia previdenziale e assistenziale (dove, si ricordi, vige il principio della indisponibilità degli interessi coinvolti). È vero che in alcuni casi l’ordinamento attribuisce all’interessato una facoltà di opzione tra due trattamenti indennitari; ma si tratta, tuttavia, di eccezioni normativamente stabilite, come nel caso di facoltà di opzione tra l’indennità di disoccupazione e l’assegno ordinario di invalidità. Tale facoltà di scelta non è stata prevista per il trattamento pensionistico, il cui effetto decadenziale per la disoccupazione si misura al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge. Non vi è, infine, alcuna lacuna nella tutela predisposta per l’assicurato: in ogni caso, secondo le indicazioni normative, il soggetto non rimane privo di sostegno, a fronte della possibilità di accedere al trattamento pensionistico al maturare dei relativi requisiti.


Fonte: SOLE24ORE