Permessi ex Lege 104/1992: Cassazione
- 30 Agosto 2024
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 22643 del 9 agosto 2024, sancisce che è legittimo l'utilizzo da parte del lavoratore beneficiario dei permessi della Legge n. 104/1992 per lo svolgimento di attività funzionali alle necessità del soggetto assistito, quali provvedere alla spesa per quest'ultimo. Gli Ermellini ricordano che, in coerenza con la ratio del beneficio, l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile. Il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela. Per giurisprudenza consolidata può costituire giusta causa di licenziamento l'utilizzo, da parte del lavoratore che fruisca di permessi ex Lege 104/1992, in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso.