Procedimento disciplinare: malattia e giustificazioni

Procedimento disciplinare: malattia e giustificazioni

  • 30 Agosto 2024
  • Pubblicazioni
Il Tribunale di Varese, con sentenza n. 59 del 2024, ha stabilito, in conformità all’orientamento della Cassazione, che nella procedura di contestazione di addebito, nella quale il lavoratore ha chiesto di poter presentare le sue giustificazioni in forma orale “la mera allegazione, da parte del lavoratore, ancorché certificata, della condizione di malattia non può essere ragione di per sé sola sufficiente a giustificarne l'impossibilità di presenziare all'audizione personale richiesta, occorrendo che egli ne deduca la natura ostativa all'allontanamento fisico da casa (o dal luogo di cura), così che il suo differimento a una nuova data di audizione personale costituisca effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile”. Con riferimento al procedimento disciplinare può rilevare anche il luogo ove tali giustificazioni possono essere rese: di regola l’azienda può chiedere che le stesse vengano rese presso la sede dell’azienda. Il Tribunale di Milano con sentenza 10.12.2006 ha, tuttavia, chiarito che: “Comprime in maniera illegittima il diritto di difesa del lavoratore soggetto a procedimento disciplinare - e ancor più il diritto del sindacato di svolgere liberamente la propria attività sindacale, che si estrinseca anche nell'assistenza del lavoratore che deve rendere le proprie giustificazioni - la richiesta della società di sentire il lavoratore in una sede che dista oltre 500 Km. dal luogo dove il dipendente svolge la propria prestazione”.