Complimenti e insulti alla collega per essersi fidanzata

Complimenti e insulti alla collega per essersi fidanzata

  • 30 Agosto 2024
  • Pubblicazioni
Una Società intimava al dipendente il licenziamento per giusta causa per essersi recato presso la postazione di lavoro di una collega mentre la stessa stava avendo una conversazione di lavoro, facendole gli auguri per il fidanzamento e, subito dopo, minacciandola di fare una brutta fine, insultandola ripetutamente e comunicandole che sarebbe andato presso l'Ufficio del personale per rappresentare la situazione; inoltre, per avere continuato ad insultarla mentre costei si avviava verso l'Ufficio del personale per rappresentare l'accaduto e per averla, in tale frangente, più volte spintonata in un paio di occasioni e minacciato di farla ritornare al paese di provenienza. I Giudici di primo e secondo grado dichiaravano illegittimo il licenziamento, posto che non era stato confermato dai testimoni che il lavoratore avesse posto in essere gesti violenti e lesivi dell'integrità fisica a danno della lavoratrice ovvero gesti causativi di disservizio all'azienda.  La Cassazione con provvedimento n. 23029 del 22 agosto 2024, pur dando atto che, sotto il profilo oggettivo, la condotta del lavoratore si palesava oltraggiosa e volgare e, con riguardo all'aspetto soggettivo, rimproverabile a titolo di dolo, ha confermato l’illegittimità del licenziamento, affermando che il comportamento: a) non integrava fatto di reato, essendo stato il reato di ingiuria depenalizzato né era stato contestato che da esso fosse derivato un grave nocumento agli interessi aziendali; b) il fatto contestato non era espressione di recidiva, non essendo stata formulata -e poi provata-una conforme contestazione; c) aveva leso piuttosto la normalità ed il decoro dei rapporti interpersonali sul posto di lavoro. Secondo i giudici, ferma la rilevanza  disciplinare della condotta contestata - realizzata mediante l'utilizzo di termini umilianti e con modalità volte a creare scandalo ed attuata con premeditazione e perseveranza del lavoratore di offendere la collega ma senza dare luogo a vie di fatto e che aveva leso unicamente la normalità ed il decoro dei rapporti interpersonali sul posto di lavoro - la stessa non poteva ritenersi incompatibile con il permanere del vincolo fiduciario che deve caratterizzare la relazione lavorativa. La Cassazione ha ritenuto anche che la sanzione corretta nel caso di specie fosse la reintegrazione, potendo rientrare la condotta contestata nei fatti punibili in base al CCNL solo con sanzione conservativa.