Lavoratore in Cigs: il licenziamento per omessa ripresa

Lavoratore in Cigs: il licenziamento per omessa ripresa

  • 28 Agosto 2024
  • Pubblicazioni
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 maggio 2024, n. 12787, ha deciso che incombe sul lavoratore, che si trova in Cigs, percependo il relativo trattamento di integrazione salariale, l’obbligo di pronta disponibilità sia a riprendere servizio alla chiamata dell’azienda (in crisi o in ristrutturazione), sia a partecipare a corsi di formazione, e il suo inadempimento non si identifica con la mera assenza ingiustificata, perché si inserisce nella procedura di integrazione salariale con aspetti pubblicistici.