Unioni civili: spettanza della pensione di reversibilità

Unioni civili: spettanza della pensione di reversibilità

  • 28 Agosto 2024
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La Cassazione, con ordinanza 21 agosto 2024 n. 22992, solleva alle Sezioni Unite dubbi di costituzionalità sulle norme che vietano di riconoscere la pensione di reversibilità al partner superstite che abbia convissuto, prima dell'unione civile, e ai figli delle coppie gay nati con la maternità surrogata. La pronuncia in commento trae origine dal ricorso dell'INPS contro la decisione della Corte d'Appello di Milano di riconoscere la pensione di reversibilità al componente superstite di una coppia omosessuale. I due uomini, legati da una stabile convivenza, avevano avuto un bambino, nato negli Stati uniti nel 2010, con la fecondazione assistita, registrato in Italia in un primo momento come figlio del solo genitore biologico, mentre, nel 2017, era stata trascritta la sentenza statunitense che accertava la paternità anche del genitore d'intenzione, morto nel 2015. Per il genitore sopravvissuto si è aperta la via giudiziaria per affermare il diritto alla pensione indiretta per lui e per il figlio. La Suprema corte oggi chiede, alle Sezioni unite, di valutare, anche alla luce del superiore interesse del minore, la valenza discriminatoria del no della INPS all'assegno di reversibilità. Secondo la Cassazione, le questioni sono tali da riproporsi in moltissimi casi, e riguardano l'interpretazione delle norme vigenti su temi di «capitale importanza, che toccano la disciplina intertemporale dettata dalla legge 76/2016 (Legge Cirinnà), i corollari delle pronunce rese da questa Corte a Sezioni unite sulla tutela dei figli nati da maternità surrogata e la stessa latitudine della tutela antidiscriminatoria».