Agevolazioni giovani e donne per le assunzioni dal 1° settembre

Agevolazioni giovani e donne per le assunzioni dal 1° settembre

  • 28 Agosto 2024
  • Pubblicazioni
Le modifiche apportate in fase di conversione del Decreto Coesione (DL 60/2024 conv. in Legge 90/2024) non hanno sostanzialmente avuto impatto in merito alle misure previste in tema di lavoro, dove le integrazioni hanno riguardato materie diverse ed ulteriori rispetto a quelle inserite nel testo originario (come ad esempio la ISCRO, il rifinanziamento dell'ammortizzatore speciale previsto per l'arco di tempo 1° gennaio 2024 – 31 ottobre 2024 a favore dei dipendenti di Alitalia ed Alitalia City liner, o ancora la proroga dell'operatività delle agenzie di somministrazione per il settore portuale e navale, ed ancora il rinnovo della convezione tra Ministero del Lavoro e Regioni per quanto concerne l'utilizzo di lavoratori socialmente utili). Anche successivamente alla fase di conversione viene quindi confermato il sostanzioso pacchetto di misure finalizzato ad incentivare l'occupazione, intendendo per tale sia quella in forma di lavoro subordinato, sia l'autoimpiego. Di estremo interesse quest'ultimo passaggio in quanto un carattere di estrema novità è dato proprio dalla presenza, all'interno dello stesso testo normativo, di misure a vantaggio di datori di lavoro che assumono personale dipendente, e parallelamente di previsioni che intendono favorire l'avvio di attività di natura imprenditoriale, autonoma e libero professionale (anche rispetto a contesti ordinistici). Per quanto concerne le misure a favore del lavoro subordinato, il comune denominatore che ne rappresenta il collante è dato dalla volontà di favorire la stabile occupazione, intendendo per tale quella a tempo indeterminato. Sono previste fondamentalmente tre diverse tipologie di intervento, alle quali se ne aggiunge una quarta che in realtà si colloca a metà strada tra le misure previste per l'autoimpiego e quelle inerenti al lavoro subordinato:

  • Bonus giovani: si sostanzia in incentivi a favore di datori di lavoro che assumono in maniera stabile lavoratori che hanno un'età inferiore a 35 anni e posseggono determinati requisiti;
  • Bonus donne: si concretizza in incentivi a favore di datori di lavoro che assumono in maniera stabile donne in condizioni di fragilità, intendendo con essa quella correlata allo storico occupazionale;
  • Bonus ZES Unica per il mezzogiorno: si sostanzia in un incentivo a favore di datori di lavoro (con alle proprie dipendenze un numero di lavoratori fino a 10 nel mese di instaurazione del rapporto che si intende incentivare) che hanno sede legale e/o operativa all'interno dei territori di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; detto incentivo è previsto a fronte della stabile assunzione di lavoratori con età superiore a trentacinque anni e disoccupati da almeno ventiquattro mesi.
Per quanto riguarda l'autoimpiego, sono previste misure ad hoc per coloro che, in possesso di particolari requisiti soggettivi, anche di matrice anagrafica, avviano un'attività d'impresa, di lavoro autonomo, ovvero un'attività libero professionale.

Sono previste tre distinte misure:

  • Autoimpiego Centro – Nord
  • Autoimpiego Sud
  • Autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione ecologica e digitale.
Delle tre, le prime due sono sostanzialmente analoghe, differenziandosi solo per lo stanziamento delle somme destinate, mentre la terza può prevedere sia un contributo da parte dell'Inps, sia incentivi in ipotesi di assunzioni di personale che presenta particolari caratteristiche. L'art. 22 del D.L. n. 60/2024 prevede un incentivo per i datori di lavoro che assumono giovani con età inferiore a 35 anni che non abbiamo mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La norma in realtà premia in maniera più ampia e complessiva coloro che favoriscono la stabile occupazione dei giovani, andando a prevedere un esonero contributivo a favore di chi assume a tempo indeterminato, ovvero trasforma contratti a termine persone che presentano le caratteristiche anagrafiche sopra citate. Le assunzioni, ovvero le stabilizzazioni, debbono avvenire nell'arco di tempo compreso tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025, e l'incentivo si sostanzia nell'esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, per una durata di ventiquattro mesi. È previsto un tetto massimo per l'esonero pari a 500 € su base mensile, elevato a 650 € per le assunzioni che vengono effettuate a favore di aziende che hanno sede legale ed operativa ubicata all'interno del territorio della ZES unica per il Mezzogiorno. Estremamente puntuale è poi la disciplina della portabilità dell'incentivo, che consente a datori di lavoro che assumono persone che abbiano già parzialmente fruito dell'esonero in trattazione, di godere della porzione mancante, in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2028. Volendo ipotizzare un parallelo con altre misure che si rivolgono ad una platea similare, tale incentivo è sicuramente più vantaggioso rispetto a quello strutturale previsto in materia dalla Legge di Stabilità per l'anno 2018 a favore dell'occupazione giovanile, andando ad ampliare sia la gamma dei potenziali beneficiari (elevando il requisito dell'età anagrafica), sia della misura percentuale (dal 50 % al 100 % della contribuzione datoriale), sebbene si assista ad una riduzione della durata (da 36 a 24 mesi). L'art. 23 del D.L. n. 60/2024 prevede a sua volta un incentivo per i datori di lavoro che assumono donne in condizione di svantaggio. Anche in questo caso le assunzioni debbono condurre ad una stabile occupazione e quindi debbono essere a tempo indeterminato, e debbono essere effettuate nell'arco di tempo compreso tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025. Il concetto di donne in condizione di svantaggio prevede l'assenza di un regolare impiego nei 6 mesi anteriori a quelli di instaurazione del rapporto di lavoro per coloro che risultano essere residenti all'interno della ZES Unica per il mezzogiorno; l'assenza di un regolare impiego deve invece realizzarsi per un arco temporale di 24 mesi nei confronti delle donne residenti al di fuori dell'area geografica in precedenza rappresentata. Anche in questo caso è previsto un esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 650 € mensili. In questo caso è necessario ai fini del riconoscimento che si realizzi un incremento delle ULA. Anche in questo caso, volendo operare un confronto con misure incentivanti similari, assistiamo ad un miglioramento dell'agevolazione strutturale prevista dalla Legge n. 92/2012, che andando a individuare la medesima platea (in termini di condizioni di ingresso), raddoppia il vantaggio economico, portandolo dal 50 % al 100%


Fonte: QUOTIDIANO PIU' -GFL