Certificazione di parità di genere: esonero contributivo
- 28 Agosto 2024
- Pubblicazioni
Con il Messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, l'INPS comunica che i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2023 e abbiano erroneamente compilato, nella richiesta di accesso all'esonero contributivo connesso, il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata (cfr. Messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023) possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee, al fine di consentire all’Istituto di elaborare correttamente l’ammontare spettante. La suddetta rinuncia, nonché il successivo invio di una nuova richiesta, devono essere effettuate entro il 15 ottobre 2024 (termine perentorio). Alla scadenza del suddetto termine, le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno massivamente elaborate secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 137/2022. L'INPS precisa, inoltre, che:
- il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata,
- in fase di elaborazione delle richieste, sono emerse retribuzioni medie mensili globali non coerenti in quanto inferiori a quelle effettive,
- la retribuzione media mensile globale stimata si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori,
- l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale,
- i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato di parità di genere conforme, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione (qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, la domanda inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2023 sarà respinta),
- i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa (l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante).