legge 104/92 e posto di lavoro

legge 104/92 e posto di lavoro

  • 6 Luglio 2022
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Tra i benefici concessi dalla legge 104 del 1992 vi è anche il diritto, per i lavoratori dipendenti del settore sia pubblico che privato che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e di non essere trasferiti senza il proprio consenso presso un'altra sede. Tale diritto, sancito dal quinto comma dell'articolo 33, non può tuttavia reputarsi assoluto e illimitato, in quanto la stessa disposizione normativa, nel prevederlo, aggiunge che lo stesso può essere esercitato "ove possibile". Si tratta di un inciso che la Corte di cassazione, in più occasioni e anche nei giorni scorsi (sezione lavoro, 27 giugno 2022, n. 20523 ), ha interpretato come teso a bilanciare l'interesse del lavoratore a ottenere o mantenere una determinata sede di lavoro con quello economico-organizzativo del datore di lavoro. In altre parole, il diritto di scelta del lavoratore non può in nessun modo ledere le esigenze economiche, organizzative o produttive del datore di lavoro né tantomeno, se quest'ultimo coincide con una pubblica amministrazione, arrecare un danno agli interessi della collettività. Pertanto, il diritto di scelta riconosciuto dall'articolo 33 della legge 104 al lavoratore che assiste una persona affetta da handicap è sempre recessivo rispetto all'esigenza di servizio e, nel pubblico impiego, trova nella vacanza, per utilizzare le parole della Corte di cassazione, "una mera potenzialità" che diventa attualità solo a fronte di una specifica decisione della pubblica amministrazione di renderla disponibile.