Assenze per malattia/infortunio e calcolo del comporto

Assenze per malattia/infortunio e calcolo del comporto

  • 28 Agosto 2024
  • Pubblicazioni
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 21242 del 30 luglio 2024, ha affermato che le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono computabili nel previsto di comporto e affinché non lo siano è necessario:  

  • che l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale abbiano avuto origine in elementi di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e
  • che il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa.
I giudici hanno inoltre sottolineato che le disposizioni collettive possono escludere dal computo delle assenze ai fini del comporto quelle connesse a infortuni sul lavoro o malattie professionali, e che l'art. 2110 c.c. lascia libera l'autonomia delle parti nella determinazione di tale periodo.
La Suprema Corte ha evidenziato infine che le assenze conseguenti a infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora si protraggano oltre i 16 mesi, devono essere computate nel calcolo del limite massimo di conservazione del posto di 24 mesi.