Cessione del quinto dello stipendio e spese amministrative

Cessione del quinto dello stipendio e spese amministrative

  • 9 Agosto 2024
  • Pubblicazioni
Un’importante catena GDO è stata convenuta in giudizio dai dipendenti, i quali hanno contestato le trattenute operate a titolo di costi di gestione amministrativi funzionali alla cessione del quinto del loro stipendio. Con sentenza n. 22362 del 7 agosto 2024 la Corte di Cassazione ha stabilito che nella cessione del quinto dello stipendio il datore non può operare trattenute per costi ammnistrativi di gestione delle pratiche. Secondo i giudici tale attività amministrativa è relativa a un diritto potestativo dei lavoratori, dovendo il datore di lavoro dotarsi di un ufficio amministrativo idoneo alla gestione del personale e di farsi carico di ogni operazione allo scopo necessaria (quali, in particolare: gestione delle ferie, delle malattie, degli infortuni, dei permessi, delle anticipazioni di T.f.r.). Solo ove la Società, magari di piccole dimensioni, provi la maggiore gravosità delle prestazioni rese dagli impiegati addetti, rispetto alla propria organizzazione aziendale, potrebbe  giustificare il rimborso di costi aggiuntivi intollerabili o sproporzionati. Analogo principio di non addebitabilità ai dipendenti di costi aggiuntivi è stato espresso nel caso di trattenuti sindacali. La soluzione potrebbe essere diversa nel caso di pignoramento presso terzi, soprattutto nel caso in cui il lavoratore sia stati colpito da più atti di pignoramento e sia costretto a rendere anche le dichiarazioni da depositare in tribunale: in questo caso sarebbe consigliabile inserire già nel contratto di assunzione un costo fisso per la gestione di queste pratiche che il lavoratore accetta venga trattenuto nel caso di più pignoramenti.