Dopo alcuni mesi di attesa per i necessari chiarimenti, nelle buste paga dei dipendenti del settore privato si iniziano a vedere i primi effetti della legge di Bilancio 2026, in particolare delle misure volte a ridurre il cuneo fiscale e l’impatto della tassazione sulla retribuzione netta dei lavoratori. Tra queste spicca la misura prevista dal comma 7 dell’articolo 1, in base alla quale, al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Premesso che la norma agevolativa si applica solo ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33mila euro, la circolare dell’agenzia delle Entrate n. 2/E/2026 ha chiarito che l’imposta sostitutiva riguarda tutti gli importi corrisposti nel corso del 2026, relativi a rinnovi di Ccnl sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, anche qualora l’erogazione degli incrementi tariffari sia iniziata negli anni precedenti. La circolare fa rientrare nell’ambito delle somme detassate gli elementi di retribuzione diretta – tutte le mensilità erogate in contropartita della prestazione lavorativa, compresi i superminimi assorbiti dagli aumenti tariffari – e gli istituti retributivi indiretti corrisposti a tutela delle assenze protette dall’ordinamento, quali ferie, permessi, malattia, maternità, infortunio (in questi ultimi casi limitatamente all’integrazione a carico datoriale delle indennità previdenziali). Se appare coerente con il dettato normativo l’esclusione dal regime di favore delle somme erogate una tantum in occasione dei rinnovi contrattuali, delle somme corrisposte per prestazioni straordinarie, notturne o festive e dello stesso Tfr- che è retribuzione differita tassata separatamente – meno chiara, e soprattutto meno gestibile, risulta la posizione assunta dall’Agenzia in merito agli scatti di anzianità. Gli aumenti periodici di anzianità - pur avendo origine pattizia ma chiaramente non ricompresa nei minimi tariffari – sono, secondo il documento di prassi, sempre esclusi dalla tassazione agevolata, con ciò determinando un duplice trattamento fiscale degli elementi fissi della retribuzione che formano la retribuzione mensile. Gli aumenti sindacali erogati nel 2026 sono, infatti, soggetti a imposta sostitutiva, mentre gli eventuali scatti di anzianità, come anche i premi individuali o collettivi non assorbiti, i superminimi, le indennità varie - comunque rientranti nella retribuzione-parametro che, va ricordato, concorre al calcolo di tutti gli elementi variabili della retribuzione – saranno soggetti a tassazione ordinaria. Ora, se ciò è più facilmente gestibile per i lavoratori retribuiti con la tecnica della mensilizzazione – in cui la retribuzione variabile è utilizzata in maniera molto contenuta – saranno, invece, significativi i problemi operativi nella gestione di un dipendente retribuito a paga oraria. E’ possibile, infatti, facilmente ipotizzare una tariffa oraria soggetta ad una duplice tassazione: da una parte alcuni elementi retributivi (le ore lavorate, l’integrazione di malattia), a “tassazione mista” (i minimi sindacali soggetti in parte a imposta sostitutiva, il rimanente a tassazione ordinaria) e un’altra tariffa oraria (in apparenza identica alla precedente) interamente tassata in modo ordinario, in quanto destinata a retribuire il lavoro straordinario o altre indennità comunque escluse dall’agevolazione.
Fonte: SOLE24ORE