Indennità di Accompagnamento: la Cassazione tutela l'affidamento del beneficiario
- 11 Marzo 2026
- Pubblicazioni
Con la sentenza n. 4708 del 2 marzo 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata sulla ripetibilità dell’indennità di accompagnamento erogata dopo il venir meno del requisito sanitario, qualora l'INPS non abbia comunicato l'esito della visita di revisione. Il caso ha riguardato una beneficiaria che, titolare della prestazione sin da minore, ha continuato a percepirla dopo la maggiore età. A seguito di una visita di revisione con esito negativo nel 2013, l’INPS non ha mai comunicato la revoca, proseguendo l’erogazione per quasi otto anni e chiedendone solo nel 2021 la integrale restituzione. La Suprema Corte ha chiarito che l’indennità di accompagnamento per minori e maggiorenni costituisce la “medesima indennità”, come previsto dalla l. n. 18/1980. La verifica al compimento dei 18 anni non integra una nuova domanda, ma una revisione della stessa prestazione in godimento. Di conseguenza, la fattispecie non rientra nella disciplina dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Cit. 1, ma nel regime speciale dell’indebito assistenziale. Tale regime, a differenza del primo, esclude la ripetizione delle somme in presenza di un affidamento incolpevole del percettore. L’inerzia prolungata dell’INPS, che non ha comunicato l’esito negativo della visita, ha ingenerato nella beneficiaria un legittimo affidamento sulla spettanza delle somme, rendendole irripetibili. La Corte ha quindi cassato la sentenza d’appello, riaffermando la centralità della tutela dell'affidamento nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.