Novità Legge di Bilancio 2023 – Parte 2

  • 10 Febbraio 2023
  • Circolare n. 2 2023
           alla luce anche delle modifiche apportate di recente dalla Legge di Bilancio 2023, il Decreto Legge n. 50/2017, convertito con modifiche nella Legge n. 96/2017, all’art. 54 -bis disciplina le c.d “prestazioni occasionali – Prest.O.”, da intendersi come quelle attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile (1° gennaio - 31 dicembre): 
- a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro per ciascun prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro;
- a compensi di importo non superiore a 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore di lavoro in favore del medesimo utilizzatore, che non possono comunque superare il limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.
I suddetti limiti economici, come chiarito con circolare INPS n. 107/2017, si riferiscono ai compensi percepiti dal prestatore al netto dei contributi, premi assicurativi e costi di gestione. 
Gli utilizzatori del contratto di prestazione occasionale possono essere: 
- professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni, altri enti di natura privata nonché le pubbliche amministrazioni nei limiti di cui al comma 7.
Non possono essere attivate prestazioni di lavoro occasionale che siano rese da lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Con riferimento al contratto di prestazione occasionale, la legge prevede, inoltre, ulteriori divieti che ne impediscono la stipula nei seguenti casi: 
- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; 
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Il ricorso alle prestazioni occasionali dal 2023 è possibile anche nel caso di attività svolte nelle discoteche, sale da ballo, night club e simili.
Il valore orario è pari a € 12,41 lordi, comprensivi di Inps e Inail (€ 9,00 netti al lavoratore).
La prestazione minima è pari a 4 ore al giorno corrispondente a € 36,00 netti.
L’utilizzatore deve versare le somme necessarie, almeno 15 giorni prima, con mod. F24 e poi attivare le prestazioni occasionali; il lavoratore riceve il pagamento direttamente dall’Inps tramite bonifico bancario.