Riforma ammortizzatori sociali

  • 12 Ottobre 2022
  • Circolare n. 10
la Legge n. 234 del 30 Dicembre 2021 (cd. Legge di Bilancio 2022) ha modificato all’art. 1 commi da 191 a 220 il Decreto Legislativo n. 148/2015 che disciplina gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazioni guadagni ordinaria, straordinaria e fondi di solidarietà in senso generico).
NOVITA’ INTRODOTTE
La prima grande modifica introdotta permette di superare la logica dell’alternatività tra le diverse tipologie di tutele a sostegno del reddito dei lavoratori, al fine di introdurre un principio di protezione sociale universale. Di conseguenza alcuni datori di lavoro che fino al 31/12/2021 erano soggetti solamente all’obbligo contributivo per una determinata tipologia di cassa integrazione, dal 1/1/2022 potrebbero essere soggetti ad una doppia tutela, come riepilogato nella tabella di seguito riportata:

tipologia datore di lavoro

numero lavoratori occupati

ammortizzatore sociale spettante

azienda industriale

meno di 15 dipendenti

CIGO

azienda industriale

mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento

CIGO e CIGS

azienda del terziario

almeno 1 dipendente

FIS

azienda del terziario

mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento

FIS (solo causali ordinarie) e CIGS

azienda del commercio 

almeno 1 dipendente

FIS

azienda del commercio 

mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento

FIS e CIGS

aziende artigianato e agenzie di somministrazione

rimangono sempre soggette ai Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi (dal 1^ Gennaio 2022 rientrano nelle tutele del FSBA anche le az. artigianali dell’indotto che in precedenza usufruivano della CIGS)


La Legge di Bilancio 2022 ha inoltre modificato il campo di applicazione e la platea dei beneficiari. In riferimento agli ammortizzatori sociali si precisa che:• FIS (Fondo di Integrazione Salariale) è previsto per tutti i datori di lavoro che abbiamo alle proprie dipendenze almeno un dipendente, e quindi sono stati rivisti gli scaglioni della media occupazionale aziendale per la determinazione della contribuzione ordinaria;
CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) è stato esteso a tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, a prescindere dalla distinzione tra aziende industriali e non;• Fondi di Solidarietà Bilaterali (per aziende rientranti nelle attività professionali, nel trasporto pubblico e nel settore marittimo) qualora non prevedano una tutela per motivi dimensionali (ovvero media occupazionale inferiore a 5) hanno tempo fino al 31 dicembre 2022 per procedere ad una modifica che recepisca le novità introdotte dalla Legge di Bilancio, in difetto le aziende saranno soggette alla disciplina del FIS; • Contratto di Solidarietà Difensivo è stata aumentata la percentuale di riduzione dell’attività lavorativa per i trattamenti attivati a decorrere dal 1^ gennaio 2022, consentendo una riduzione media oraria fino all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile di lavoratori interessati.
In riferimento ai beneficiari si precisa che la tutela è stata estesa a tutte le tipologie di contratto di apprendistato e ai lavoratori a domicilio; pertanto per tali soggetti la nuova contribuzione si applica a decorrere dal 1^ Gennaio 2022; restano ad oggi esclusi i Dirigenti.
NUOVI OBBLIGHI CONTRIBUTIVIA fronte delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, l’INPS ha provveduto a fornire le indicazioni operative attinenti alle nuove aliquote contributive solamente con la Circolare n.76 del 30 Giugno 2022. Vi riportiamo quindi di seguente tabella riepilogativa delle modifiche intercorse nell’anno 2022:

 

Aliquota contribuzione ordinaria

Aliquota contribuzione ordinaria solo per il 2022

Cassa Integrazione g. Straordinaria

0,90% (0,30% carico lavoratore e 0,60% carico datore di lavoro)

0,27% (0,09% carico lavoratore e 0,18% carico datore di lavoro)

Fondo Integrazione Salariale

0,50% per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti

0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente più a 5 dipendenti

La ripartizione della contribuzione è sempre 1/3 carico lavoratore e 2/3 carico datore di lavoro

0,15% per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti

0,55% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 a 15 dipendenti

0,69% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti

0,24% per le imprese esercenti attività commerciali, logistica e agenzie di viaggio che occupano mediamente più di 50 dipendenti

La ripartizione della contribuzione è sempre 1/3 carico lavoratore e 2/3 carico datore di lavoro


Per quanto sopra con le buste paga dei mesi di settembre e ottobre saranno effettuati i conguagli relativi all’incremento della contribuzione INPS e saranno esposti attraverso due specifiche voci di trattenuta:
- 6716 Conguaglio contributi CIGS DIP
- 6734 Conguaglio contributi FIS DIP