Esonero per lavoratrici madri

  • 11 Novembre 2022
  • Circolare n. 11
la Legge n. 234 del 30 Dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) ha previsto all’art. 1 comma 137 in via sperimentale per l’anno 2022 il riconoscimento di un esonero contributivo nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti di datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo.
L’esonero decorre dalla data del rientro al lavoro, seguente alla fruizione del congedo obbligatorio di maternità, e viene riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di rientro, a condizione che questo avvenga entro il 31.12.2022.
La Circolare Inps n. 102 del 19.09.2022 ha precisato  che l’esonero riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, ivi compreso quello agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di lavoro a tempo parziale, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico, di lavoro intermittente e in somministrazione.
La Circolare Inps poi chiarisce che, laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa (congedo parentale) al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. L’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 151/2001 (c.d. TU Maternità). 
Inoltre viene ribadito che l’agevolazione in questione non assume la natura di incentivo all’assunzione e non rientra nella nozione di aiuti di stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Per la specifica natura di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre, l’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. 
Infine l’agevolazione è ulteriormente cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della Legge di Bilancio 2022, recentemente incrementato dal Decreto Aiuti-bis di 1,2 punti percentuali. Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza dell’esonero per lavoratrici madri e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 2 punti percentuali.