D.Lgs 104/2022 Decreto Trasparenza

  • 10 Agosto 2022
  • Circolare n. 8
Il Decreto Legislativo 104/2022, che recepisce una direttiva comunitaria in tema di trasparenza, prevede dal 13 Agosto 2022 in capo al Datore di Lavoro/Committente un obbligo di indicare nel contratto di lavoro un serie di informazioni molto più ampia rispetto alla normativa precedente.
L’obbligo riguarda sia i rapporti di lavoro subordinato (di qualsiasi forma e durata) che i rapporti di collaborazione coordinata a e continuativa, i rapporti di lavoro domestico ed i “voucher PrestO”.
Il nuovo testo normativo non prevede più la possibilità di fornire le informazioni mediante un rinvio a quanto previsto dal CCNL, il che comporterà l’indicazione analitica nel testo del contratto individuale di tutte le informazioni previste 
(ad esempio: durata delle ferie, permessi e congedi – programmazione orario di lavoro – maggiorazioni retributive per lavoro straordinario – periodo di preavviso in caso di cessazione del rapporto – tutte informazioni relative al singolo rapporto di lavoro)
La norma indica due termini distinti per informare il lavoratore, rispettivamente di 7 e 30 giorni dall’inizio del contratto.
Per i lavoratori in forza alla data del 01 Agosto, su richiesta del lavoratore, il Datore di Lavoro avrà un termine di 60 giorni per fornire tutte le informazioni previste.
Vi informiamo che l’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha già richiesto al Governo un differimento dei termini e una semplificazione rispetto a questo nuovo adempimento che a livello pratico e operativo comporta la redazione, di volta in volta, di una lettera di assunzione /contratto di lavoro lungo oltre 10 pagine.
Ciò premesso, in attesa di sviluppi e indicazioni ministeriali, lo Studio provvederà per tutte le assunzioni con decorrenza post 13 Agosto, a modificare e integrare i singoli contratti di lavoro individuali con i dati essenziali, rinviando entro il termine di legge di 30 giorni la fornitura dei dati non essenziali.
In via prudenziale segnaliamo anche la necessità di consegnare al lavoratore una copia della Comunicazione Obbligatoria telematica di assunzione che lo Studio vi fornirà.