Novità fiscali 2022

  • 25 Gennaio 2022
  • Circolare n. 4
di seguito alcune delle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2022, Legge 30 dicembre 2021 n. 234.
Interventi sulle aliquote Irpef
Il legislatore interviene riducendo il numero delle aliquote Irpef e variando alcune percentuali.
Scaglioni di reddito
Aliquote fino al 31.12.2021
Aliquote da 1.1.2022
Da 0 a 15.000
23%
23%
Da 15.001 a 28.000
27%
25%
Da 28.001 a 50.000
38% da 28.000 a 55.000
35%
Da 50.001
41% da 55.001 a 75.000
43% da 75.001
43%
Rimodulazione delle detrazioni Irpef
Le detrazioni per lavoro dipendente sono state rimodulate come di seguito per il periodo d’imposta 2022.
Fino a 15.000 € -> 1.880 € (non inferiore a € 690 o se a tempo determinato € 1380)
Da 15.000 fino a 24.999 € -> 1.910 € + 1.190 € * (28.000 – reddito complessivo) /28.000- 15.000)
Da 25.000 fino a 28.000 €-> 1.910 € + 1.190 € * (28.000 – reddito complessivo) /28.000- 15.000)+ € 65
Da 28.000 fino a 35.000 €-> 1.910 € *(50.000 – reddito complessivo) /50.000- 28.000)+ € 65
Da 35.001 fino a 50.000 €-> 1.910 €* (50.000 – reddito complessivo) /50.000- 28.000)
Oltre 50.000 € -> zero
Trattamento Integrativo redditi lavoro dipendente
Dal 1° gennaio 2022
a) Il trattamento integrativo spetta in misura intera ovvero pari ad € 1.200 annui, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 3/2020, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 €
b) il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 € a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia, per i redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per i mutui agrari e immobiliari per la prima casa contratti fino al 31.12.2021, per erogazioni liberali, per le spese sanitarie nei limiti previsti dall’art. 15 del TUIR, per le rate non fruite relative alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021 sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
Ove spettante il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare non superiore a € 1200 determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda.
c) la ulteriore detrazione prevista dal decreto legge 3/2020 è stata interamente abrogata;
Assegno Unico e Universale per i figli
Dal mese di Marzo 2022 entrerà a regime la riforma degli Assegni Nucleo Familiare che prevede la soppressione degli ANF in luogo del nuovo strumento Assegno Unico e Universale
L’Assegno Unico non transiterà in busta paga ma sarà corrisposto direttamente dall’Inps al lavoratore su domanda di quest’ultimo.
Per quanto sopra dalla busta paga di Marzo 2022 il datore di lavoro non erogherà più l’importo dell’ANF
Con pari decorrenza verranno soppresse le Detrazioni Figli a carico in quanto assorbite nel trattamento economico riconosciuto da INPS
Esonero contributi previdenziali per dipendenti anno 2022
L’art.1, comma 121, prevede un esonero contributivo, esclusivamente per l’anno 2022, sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali.
L’esonero si applica a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 2.692,00, maggiorato, per le competenze del mese di dicembre, dal rateo di tredicesima.
La quota di imponibile contributivo su cui si applica l’esonero parziale potrà raggiungere nell’anno 2022 € 34.996,00 complessivi (€ 2692,00 per 13 mensilità). Tuttavia il calcolo e la verifica del massimale andranno effettuati mensilmente fino a un importo massimo di € 2692,00. Non sarà possibile, di conseguenza, utilizzare nei mesi successivi eventuali quote dell’importo mensile non utilizzate in periodi precedenti.