Modello detrazioni d'imposta

  • 25 Febbraio 2025
  • Approfondimenti
In questi giorni, molti datori di lavoro hanno consegnato ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori, come ogni anno, il modello di spettanza delle detrazioni di imposta. 
Quest’anno, complice anche il nuovo intervento normativo in materia di taglio del cuneo fiscale e le numerose variazioni in materia di gestione delle detrazioni per famigliari a carico, la compilazione sembra ancora più complessa del solito. 

Lo Studio Gambalonga & Partners STP, mette a disposizione in un video contenente le indicazioni generali per la compilazione del modello detrazioni, al fine di mettere nelle condizioni i diretti interessati di scegliere come gestire la propria situazione fiscale. 

Di seguito riportiamo alcune tra le novità che impattano sulla compilazione del modello. 

  • La legge di bilancio conferma e rende strutturale quanto già previsto nel 2024, pertanto l’imposta sui redditi, compresi i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, seguirà la seguente rimodulazione: 


    Scaglioni di reddito

    Aliquote IRPEF

    Fino a 28.000 €

    23%

    Da 28.000 € e fino a 50.000 €

    35%

    Oltre 50.000 €

    43%

Viene confermata e resa strutturale la detrazione minima ad € 1.955  e di conseguenza la cd No tax Area, fissata ad € 8.500 di reddito annuale, in forza dell’applicazione delle detrazioni da lavoro dipendente.  

Viene altresì mantenuta la non spettanza delle detrazioni fiscali per redditi oltre i 50.000 € annui oltre che l’aumento una tantum di € 65,00 annui della detrazione in caso di redditi tra 25.000 € e 35.000 €. 

 

Il trattamento integrativo spetta: 

    • Per titolari di reddito fino a 15.000 €, 1.200 € rapportati ai giorni di detrazione 

    • Per titolari di reddito oltre i 15.000 € e fino a 28.000 € la somma spettante, è proporzionata al rapporto tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda. 



Per i titolari di reddito da lavoro dipendente (con espressa esclusione dei redditi assimilati, come ad esempio compensi per amministratori e stagisti) vengono previste due nuove misure, sulla base del reddito complessivo annuo del lavoratore. 

Somma integrativa – bonus L. 207/2024

Per i titolari di reddito complessivo inferiore a € 20.000 nell’anno, viene previsto un importo netto ulteriore, erogato in cedolino paga, calcolato con percentuali differenti, sulla base delle seguenti fasce di riferimento al reddito da lavoro dipendente: il 7,1% per redditi fino a € 8.500, il 5,3% per redditi tra 8.500 € e fino a € 15.000, il 4,8% per redditi tra 15.000 e 20.000€. 

Ulteriore detrazione L. 207/2024

Per i titolari di reddito complessivo superiore a € 20.000 ma inferiore a € 40.000 nell’anno, viene prevista una detrazione aggiuntiva, quindi un abbattimento dell’imposta lorda, sulla base della fascia di reddito complessivo del lavoratore: 1.000€ annui per i redditi da 20.000 € a 32.000 ed una somma riproporzionata per chi ha redditi superiori a 32.000€ e fino a € 40.000


Il taglio del cuneo fiscale non ha effetti per i lavoratori dipendenti con un reddito superiore a € 40.000 nell’anno. 


L’effettiva spettanza delle misure (trattamento integrativo, bonus e ulteriore detrazione) dovrà essere verificata in sede di conguaglio fiscale ed eventualmente recuperata in 10 rate, se di valore superiore a € 60,00.


Nel confermare le modalità di calcolo delle detrazioni e le fasce di reddito per valutare l’effettiva spettanza delle detrazioni per famigliari a carico (€ 2.840,51 aumentata ad € 4.000 in caso di figli di età inferiore a 24 anni), la legge di Bilancio inserisce due importanti novità: 

    • Limite massimo di età per considerare a carico i figli: 30 anni. 

Le detrazioni a cedolino spettano quindi a decorrere dal 21° anno di età e fino al mese di compimento del 30° compleanno del figlio. Rimane invariata la percezione dell’assegno unico universale fino al compimento di 21 anni. 

    • Gli altri famigliari che danno diritto alla detrazione sono soltanto gli ascendenti: genitori, nonni e bisnonni conviventi con il lavoratore. 

Si specifica inoltre che in caso di lavoratore non cittadino italiano o di stato UE, non è più prevista la detrazione per famigliari che non vivano in Italia.