LE TUTELE DELLA GENITORIALITA'

  • 22 Settembre 2022
  • Approfondimenti
Il nostro ordinamento ha da sempre tutelato il compito di cura e crescita dei figli in relazione alla figura materna e, per evitare conseguenze discriminatorie e penalizzanti nei confronti dei genitori, la Costituzione, all’art. 37, ha sancito la parità di trattamento e di diritti tra lavoratori e lavoratrici. Sulla base di ciò, è stato approvato il Testo Unico per la tutela ed il sostegno alla maternità e paternità, emanato con D.Lgs. 151/2001, che attualmente, a seguito di importanti modifiche apportate successivamente, riconosce ad entrambi i genitori le tutele sotto forma di congedi, riposi e permessi con lo scopo di equiparare i carichi di famiglia consentendo ad entrambi di conciliare la vita familiare e quella lavorativa. Come recita l’art. 1 del T.U. le tutele previste non riguardano solo i figli naturali (intendendo come tali anche quelli nati fuori dal matrimonio), ma anche figli adottivi e in affidamento. 
Le tutele relative alla maternità ed alla paternità non vengono applicate solo ai lavoratori subordinati, ma sono state estese nel tempo anche ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS. Una differenza sostanziale tra queste ultime tre categorie ed i lavoratori dipendenti risiede nel trattamento applicato, che differisce sia da un punto di vista della durata di fruizione del congedo, sia a livello retributivo.
CONGEDO DI MATERNITA’
Il legislatore ha inteso tutelare la lavoratrice attraverso un’astensione dal lavoro, in cui è fatto divieto assoluto di adibire la donna a mansioni lavorative. Vengono individuate delle lavorazioni considerate pericolose, faticose o insalubri per la salute della madre lavoratrice e per il bambino, che portano all’anticipazione dell’astensione obbligatoria dal lavoro. Tali lavorazioni sono indicate dall’art. 7 del T.U., che ne contiene un elenco dettagliato ma non esaustivo, in base al quale l’ITL territorialmente competente emanerà un eventuale decreto di concessione dell’anticipazione del congedo.
Un’altra situazione che può portare all’anticipazione del congedo in esame può essere determinata da gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose, nel qual caso la decisione è demandata all’ASL territorialmente competente. In questi casi l’ASL valuterà la domanda di astensione sulla base del certificato medico attestante le condizioni della lavoratrice.
Il T.U. prevede inoltre la possibilità, in capo al datore di lavoro, di adibire la lavoratrice a mansioni differenti, che siano equivalenti o superiori, ma anche eventualmente a mansioni di inquadramento inferiore. In quest’ultimo caso viene disposto l’obbligo di conservazione del trattamento retributivo corrispondente alle mansioni svolte precedentemente ed alle quali la lavoratrice era originariamente adibita. 
Nella normalità dei casi il congedo prevede l’astensione della lavoratrice nei due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi. E’ facoltà della lavoratrice decidere di posticipare la fruizione della totalità del congedo dopo l’evento o eventualmente fruirne dal mese precedente la data presunta. In questi casi è necessaria la documentazione medica che attesti che lo svolgimento della prestazione lavorativa non arrechi danno alla salute della madre e del nascituro (art. 16, comma 1.1, D.Lgs. 151/2001).
La normativa prevede inoltre l’obbligo, per la lavoratrice adibita a mansioni pericolose, faticose o insalubri e per la quale non ci sia la possibilità di svolgere mansioni diverse, di astenersi dal lavoro dopo il parto per un periodo di 7 mesi (a titolo esemplificativo, tale previsione è specificata dal CCNL cooperative sociali per le mansioni di educatrice, in quanto considerata lavorazione pericolosa e insalubre per lo stretto contatto con i bambini).
Relativamente al trattamento economico, la lavoratrice ha diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione media giornaliera (RMG), calcolata sulla retribuzione del mese precedente la data di astensione, a cui si dovranno aggiungere i ratei di tredicesima mensilità, altri premi, mensilità o trattamenti accessori che vengono normalmente erogati alla dipendente. L’indennità viene erogata anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, purché non siano trascorsi 60 giorni dalla data di cessazione/sospensione/assenza dal rapporto e la data di richiesta del congedo.
CONGEDO DI PATERNITA’
Anche il padre lavoratore, dopo la nascita del figlio, è obbligato ad osservare un periodo di astensione dal lavoro pari a 10 giorni, anche frazionati, da fruire nei 5 mesi successivi alla nascita del figlio o, nel caso di adozione, dall’ingresso del minore in famiglia. Tale congedo è fruibile dal padre anche nel caso di figlio nato morto dal primo giorno della 28esima settimana di gestazione o nel caso di decesso del figlio nei 10 giorni successivi al parto. Il congedo di paternità è retribuito con un’indennità a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione. Il padre lavoratore ha inoltre diritto a fruire, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, di un ulteriore giorno di congedo retribuito.
Con l’emanazione del D.Lgs. 105/2022, che ha lo scopo di equilibrare la vita familiare e professionale, il periodo di fruizione del congedo di paternità è stato ampliato consentendo al lavoratore di fruire del congedo di cui sopra anche eventualmente da due mesi prima della data presunta del parto. 
Per il padre lavoratore è previsto anche un “congedo di paternità alternativo” al congedo di maternità previsto per la madre, per tutta la durata del congedo o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice. Esso viene concesso nei seguenti casi:
- madre deceduta;
- madre affetta da gravi infermità;
- abbandono del figlio da parte della madre;
- madre lavoratrice autonoma;
- affidamento in via esclusiva del figlio al padre.
In tal caso le condizioni di fruizione ed il relativo trattamento economico del congedo sono le medesime previste per la lavoratrice madre.
CONGEDI PARENTALI
Oltre ai periodi di congedo di maternità e paternità, è possibile richiedere un ulteriore periodo di assenza dal lavoro per assistere il figlio. Tale periodo prende il nome di “congedo parentale” e, sulla base delle novità apportate dal D.Lgs. 105/2022, viene riconosciuto ad entrambi i genitori nei primi 12 anni di vita del bambino per una durata massima cumulativa di 10 mesi; che possono diventare 11 nel caso in cui sia presente un solo genitore o il padre decida di astenersi per un periodo superiore a 3 mesi. 
In relazione a questo tipo di congedo sono previste delle differenze in relazione al periodo massimo fruibile e all’indennità erogata che, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 105/2022, hanno subito delle modifiche come sotto riportato. (vedi tab.)

Congedi parentali post D. Lgs. 105/2022

Congedi parentali post D. Lgs. 105/2022

ETA’

GENITORE

A DISPOSIZIONE

PERIODO INDENNIZZABILE E INDENNITA’

Fino a 12 anni

MADRE

6 mesi

3 mesi                 30 % della retribuzione

PADRE

6 mesi

(7 mesi se si astiene per un periodo superiore a 3 mesi)

3 mesi                 30 % della retribuzione

ENTRAMBI

10 mesi

(11 mesi se padre si astiene per un periodo superiore a 3 mesi)

3 mesi                 30 % della retribuzione

UN SOLO GENITORE

11 mesi

9 mesi                 30 % della retribuzione

Fino a 12 anni

Per i periodi ulteriori ai 6 mesi indennizzabili o 9 mesi indennizzabili (un solo genitore)

30% della retribuzione a condizione che il reddito non superi un certo limite. (2,5 volte la pensione minima circa 500€)


Di seguito quanto previsto dalla normativa precedente: 

Congedi parentali pre D. Lgs. 105/2022

 

GENITORE

A DISPOSIZIONE

 

MADRE

6 mesi

 

PADRE

6 mesi

(7 mesi se si astiene per un periodo superiore a 3 mesi)

 

ENTRAMBI

10 mesi

(11 mesi se padre si astiene per un periodo superiore a 3 mesi)

 

UN SOLO GENITORE

10 mesi

 

ETA’

PERIODO INDENNIZZABILE

INDENNITA’

 

Fino a 6 anni

 

6 mesi complessivi

(il restante periodo non è indennizzato)

30 % della retribuzione media giornaliera

(con contribuzione figurativa)

Fino a 8 anni

10 mesi

(11 mesi complessivi se il padre si astiene per un periodo superiore ai 3 mesi)

Prevista solo se supera un determinato limite di reddito

 

Da 8 a 12 anni

 

Non prevista


MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONGEDO 
Per quanto riguarda la maternità obbligatoria o posticipata, prima dell’inizio del congedo la lavoratrice dovrà far pervenire il certificato medico di gravidanza all’INPS da parte del medico convenzionato con SSN. In seguito dovrà farne richiesta all’INPS entro i due mesi precedenti la data presunta del parto presentando la domanda in via telematica che dovrà essere inoltrata al datore di lavoro.
Per la richiesta del congedo parentale il genitore che vorrà usufruirne dovrà comunicarlo al datore di lavoro secondo le modalità previste dal CCNL applicato e con un preavviso di almeno cinque giorni nel caso di fruizione giornaliera e di due giorni nel caso di fruizione su base oraria, indicando data di inizio e fine del periodo di congedo. Inoltre, anche in questo caso, dovrà presentare la domanda telematica all’INPS, precisando il periodo di astensione. Per quanto riguarda la fruizione in modalità oraria la domanda all’INPS potrà avvenire anche il giorno stesso.
Dato che è possibile fruire del congedo in modo frazionato, questo adempimento dovrà essere ripetuto per ogni periodo continuativo richiesto. 


TUTELA GENITORIALITA’ – CO.CO.CO 
Congedo di maternità
Il congedo di maternità per i cd. co.co.co. (collaboratori coordinati e continuativi) viene corrisposto di norma per i due mesi prima della data presunta del parto e per i successivi tre mesi la data effettiva dello stesso. La lavoratrice beneficia di suddetto congedo indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa e a patto che risulti accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi precedenti.
Per quanto riguarda il trattamento retributivo, esso viene erogato nella misura giornaliera del 80% di 1/365 del reddito prodotto dalla lavoratrice nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (a titolo esemplificativo: se la lavoratrice ha prodotto nei dodici mesi precedenti un reddito di € 30.000  bisognerà dividere quest’ultimo per i giorni totali dell’anno).
Congedo di paternità
Anche il padre lavoratore parasubordinato ha diritto ad usufruire del congedo parentale per la durata di tre mesi successivi alla data del parto o per il periodo residuo non usufruito dalla madre nel caso di: 
- Morte o grave infermità della madre;
- Abbandono del figlio;
- Affidamento esclusivo del figlio al padre.

Per quanto riguarda i requisiti contributivi sono gli stessi previsti per la maternità della madre, e per quanto concerne il trattamento economico viene applicato lo stesso importo percentuale previsto per il congedo di maternità. 
Congedo parentale
La normativa prevista per i congedi parentali ha subito una modifica a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 105/2022 che ha adeguato la disciplina prevista per i lavoratori subordinati anche ai c.d. co.co.co.. Difatti, è possibile usufruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno di vita del bambino, per un periodo indennizzabile di tre mesi per la madre e tre mesi per il padre e ulteriori tre mesi, sempre indennizzabili, in alternativa tra di loro, per un totale di nove mesi.
Per quanto riguarda il trattamento retributivo viene erogato ai lavoratori, su base giornaliera, il 30% di 1/365 del reddito prodotto nei dodici mesi precedenti.


TUTELA GENITORIALITA’ – LAVORATORI AUTONOMI (imprenditori agricoli - artigiani e commercianti) 
Congedo di maternità
Il congedo di maternità viene corrisposto nei due mesi prima la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva, e viene erogata direttamente dall’INPS. 
Per quanto riguarda le coltivatrici dirette, colone e mezzadre e le imprenditrici agricole l’indennità erogata dall’INPS è pari all’80% della retribuzione minima giornaliera prevista per gli operai agricoli a tempo indeterminato in relazione all’anno precedente il parto.
Relativamente alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, viene corrisposto un importo pari all’80% del salario minimo giornaliero previsto per la qualifica di impiegato dei relativi settori produttivi. 
Dal 13 agosto 2022, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 105/2022, il diritto si estende anche ad eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio, purché accertati dall’ASL.
Il congedo spetta anche al padre, per l’intero periodo o per la parte residua non usufruita dalla madre, nei casi di morte o grave infermità della madre stessa, di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo al padre.
In tal caso non è previsto l’obbligo di astensione dal lavoro, ma sarà possibile chiedere la sospensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa per un periodo non superiore a 150 giorni per l’anno solare. Il committente potrà decidere di sostituire la lavoratrice autonoma con altri lavoratori autonomi in possesso dei necessari requisiti professionali per lo svolgimento della mansione.

Congedo parentale
La normativa prevista per i congedi parentali ha subito delle modifiche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 105/2022, che ha attribuito  ad entrambi i genitori il diritto di usufruire di tre mesi di congedo parentale entro i primi dodici anni di vita del bambino, abrogando la precedente disposizione che indicava che la fruizione dovesse avvenire entro il primo anno di vita del bambino.

TUTELA GENITORIALITA’ – LIBERI PROFESSIONISTI
Congedo di maternità
Il congedo di maternità viene corrisposto per i due mesi prima della data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa, e viene erogato direttamente dall’ente che gestisce le forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti. Per quanto riguarda il trattamento economico viene erogato, per l’intero periodo di congedo, l’80% dei 5/12 del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali. In ogni caso l’indennità non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80% del salario minimo giornaliero previsto per la qualifica di impiegato dei relativi settori produttivi.
Esso spetta anche al padre libero professionista, per l’intero periodo o per la parte residua non usufruita dalla madre, nei casi di morte o grave infermità della madre stessa, di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo al padre.

FAQ
1) Ci sono degli esoneri contributi per le lavoratrici madri?
L'Inps, con circolare n. 102 del 19 settembre 2022 ha previsto un esonero contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. L’esonero vale solo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Questa misura si applica anche quando la lavoratrice, dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, fruisca del congedo facoltativo. 

2) Il datore di lavoro può rifiutare di concedere il congedo parentale richiesto con regolare preavviso?
No, a meno che non intervenga la contrattazione collettiva come indicato dalla legge. 
Il rifiuto o l’ostacolo ingiustificato da parte del datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da € 516 a € 2.582. 

3) Il lavoratore che non usufruisca del congedo parentale può far richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale?
Si, e come previsto dall’art. 8 comma 7 del D.lgs. 81/2015 è possibile richiederla solo una volta, in luogo del congedo parentale, ed entro i limiti di durata del congedo parentale con una riduzione dell’orario di lavoro non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

4) Il congedo parentale può essere utilizzato in modalità oraria con altri permessi o riposi?
Il congedo parentale non è compatibile con i permessi allattamento anche se riguardano altri figli o con un altro congedo parentale di cui si sta fruendo per un altro figlio. 
E’ invece compatibile con i permessi previsti per l’assistenza ai familiari o a proprio beneficio dalla legge 104/92.
(Messaggio INPS n. 6704 03.11.2015 / Circolare INPS n. 152 18.08.2015)

5) Si possono svolgere altre attività durante il congedo parentale?
L’abuso del diritto potestativo di congedo parentale si verifica quando esso non viene esercitato per la cura diretta del bambino, ma detta cura la si trascura per attendere ad altre attività di lavoro e non anche quando quest’ultime possono incidere positivamente sull’organizzazione economica e sociale della famiglia.
(Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 509 11.01.2018)

6) Si può richiedere il congedo parentale anche quando i genitori richiedenti erano disoccupati al momento della nascita del bambino?
E’ vietato subordinare il diritto al congedo parentale, alla condizione che il genitore abbia avuto un impiego al momento della nascita o dell’adozione del bambino.  
(Sentenza C-129/20 Corte di Giustizia UE)

Il testo è stato redatto dal Centro Studi Studio Gambalonga, il contenuto non è riproducibile senza preventivo consenso. 
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